Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2011 |
Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonche' l'art.22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalita' di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale e' stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR e' sostituito dall'EURIBOR; Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore; Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria e' stato sostituito con quello del tasso interbancario; Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalita' di cui al presente decreto, il parametro del "RENDIOB" e' stato sostituito con quello del "RENDISTATO"; Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2011 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,445% e 1,425%; Vista la lettera dell'8 giugno 2011, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011; Ritenuta la necessita' di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;
Decreta:
Art. 1
1. Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a: a) 2,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67; b) 3,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989; c) 3,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990; d) 3,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998; e) 3,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999; 2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. |
| Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2011
Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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