Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. 3
Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.


Alla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati LORO SEDI Premessa.
Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, interviene, in un contesto di straordinaria necessita' ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e a contrastare l'evasione fiscale, ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche' per il rilancio della competitivita' economica.
Sul fronte della stabilizzazione finanziaria, la manovra si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonche' con misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidita' e previdenza.
Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vi e' l'art. 6, comma 7, che prescrive un'importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza.
In particolare la norma, nel perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle professionalita' interne alle amministrazioni, stabilisce che: «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni interpretative della disposizione citata, precisando che la presente circolare e' stata condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota del 4 marzo 2011, n. 5672. Amministrazioni destinatarie e decorrenza.
Il decreto-legge n. 78/2010 risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012.
La manovra, percio', interviene in larga parte sugli enti e sugli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche i cui conti, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall'ISTAT, ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L'elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2010.
L'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, pertanto, si applica alle amministrazioni individuate dal suddetto elenco. Il legislatore, tuttavia, nel confermare tra i destinatari della norma l'inclusione delle autorita' indipendenti, ha ritenuto, invece, di escludervi le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.
Inoltre, l'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, ha, escluso dall'ambito applicativo della norma «gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario», nonche' «le attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Si pone l'accento sul fatto che l'art. 6, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che le disposizioni dell'art. 6, tra cui quella in argomento, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
L'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, introduce il vincolo di riduzione della spesa con decorrenza dal 2011.
Per l'anno 2010 rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (1) , secondo cui «la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.».
Il successivo comma 12, dell'art. 1, della medesima legge n. 266/2005 prevedeva che la suddetta disposizione del comma 9 non si applicasse alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva un'estensione di ambito poiche' disponeva che la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005, si applicasse alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Rimaneva salva l'esclusione prevista dai commi 9, 12 della stessa legge n. 266/2005, nonche' l'inapplicabilita' agli organi costituzionali.
Appare evidente che, a decorrere dal 2011, la misura di riduzione della spesa e' piu' restrittiva per le amministrazioni gia' contemplate dalla normativa precedente ed ha un ambito di applicazione soggettivo piu' ampio, ricomprendendo ora anche gli enti locali. Tipologia di spesa.
La spesa annua oggetto di riduzione e' quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
Con Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, e' stato chiarito che per spesa «sostenuta» occorre intendere quella «impegnata».
La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.
In particolare, «per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.».
Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Disposizioni speciali.
La misura di riduzione di spesa prevista dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010 non si applica per gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, attesa le specifica disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonche' le puntuali limitazioni di spesa disciplinate con appositi regolamenti adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Per le stesse ragioni si ritengono escluse, dal regime di riduzione previsto dalla norma in oggetto, le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», laddove il provvedimento che le istituisce prevede un apposito contingente di personale da utilizzare mediante conferimento di incarichi secondo la tipologia in argomento. Resta ferma l'applicabilita' dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 78/2010 ai compensi corrisposti ai soggetti che fanno parte delle strutture tecniche di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 303 del 199, sempre che il compenso non costituisca il trattamento retributivo di servizio.
La presente circolare e' soggetta al controllo da parte dei competenti organi.
Roma, 14 marzo 2011

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta

(1) Come modificato prima dall'articolo 27 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 e poi dal comma 2 dell'art. 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112.

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 71.
 
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