Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 maggio 2011, n. 103
Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale e' prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009;
Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanita' del 20 e 26 aprile 2010;
Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930,
n. 251, S.O.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931,
n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1979, n. 105.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
(Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze 16-12-2008.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65
(Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87,
S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre
2008, e' stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L
353.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica):
«32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da
emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli
strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano
un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum,
e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla
persona.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla lettera
a) del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009, n.
172:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
13) Ministero della salute.».
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n.
317, concernenti la procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, in
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della
citata legge n. 110 del 1975:
«3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas,
nonche' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia
cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla
pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione
consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle
rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona.».



 
Art. 2

1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita' di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
decreto legislativo n. 206 del 2005:
«Art. 11 (Divieti di commercializzazione). - 1. E'
vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui
agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»;
«Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
reato, per quanto attiene alle responsabilita' del
produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni
singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di
ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in
vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art.
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale del professionista.».



 
Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: Maroni
Il Ministro della salute: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85
 
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