Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 30 giugno 2011 |
Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75; Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; Visto il decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2011; Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2011 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365); Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 4,194%; media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,445%; Ritenuti validi i dati sopra indicati; Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
Decreta:
Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 3,20%. In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31dicembre 2011 e' pari al 4,00%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2011
Il direttore generale del Tesoro: Grilli |
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