IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della predetta legge; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 7 marzo 2003, n. 38"; Vista il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"; Visto il Decreto Ministeriale 30 novembre 1999 recante la disciplina sulla pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria (GSA 9); Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 che istituisce "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2010 che adotta il Piano nazionale di gestione delle attivita' esercitate con sistema a sciabica da natante e circuizione senza chiusura; Visto in particolare l'art. 13 del suddetto regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondita' per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art.19 del regolamento stesso; Considerato che ai sensi degli articoli 13 e 19 del sopra richiamato Reg. (CE) 1967/2006 e' stato elaborato il Piano di gestione per la deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza; Visto il parere formulato dal Comitato Scientifico Tecnico ed Economico per la Pesca della Commissione Europea nella seduta plenaria del 8-12 novembre 2010 relativo a tale piano di gestione; Preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione europea; Ritenuto opportuno adottare il citato Piano di gestione, con il quale e' richiesta la deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del sopra richiamato Reg. (CE) 1967/2006, adeguandolo alle osservazioni della Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' adottato il Piano di gestione per la richiesta di deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9 (All. A). Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza ed e' divulgato tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet http://www.politicheagricole.gov.it/ Roma, 19 maggio 2011
Il direttore generale: Abate |