Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 giugno 2011
Determinazione dei requisiti oggettivi delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei requisiti soggettivi posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle societa' concessionarie stesse.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

e

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, prevede l'emanazione della relativa disciplina ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)»;
Visto, in particolare, il comma 77 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato avvia senza indugio l'aggiornamento dello schema - tipo della convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici per assicurare il corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, tenuto conto del Monopolio statale in materia di giochi, nonche' nel rispetto dei principi anche dell'Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore, concorrendo altresi' a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di eta', dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dei giochi;
Visto, in particolare, il comma 78 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che l'aggiornamento di cui al comma 77 e' orientato in particolare all'obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone, fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati almeno dei requisiti di cui alla lettera a), nonche' assicurino il rispetto degli obblighi di cui alla lettera b) del medesimo comma;
Visto, in particolare, il comma 79 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i soggetti concessionari ai quali sono gia' consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ad alcuni principi di cui al citato comma 78;
Visto, da ultimo, il comma 80 dell'art. 1 della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220 nel quale e' previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;

E m a n a n o
il seguente decreto interdirigenziale:

Art. 1

Nomenclatore

1. I termini in grassetto contenuti nel presente documento assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi. I termini sottolineati devono intendersi riferiti al modello di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 del codice civile.
1) Attivita' correnti indicano le disponibilita' liquide e le immobilizzazioni finanziarie esigibili nell'esercizio in corso;
2) Attivita' fisse indicano le immobilizzazioni;
3) Capitale netto indica la differenza tra l'attivo ed il passivo;
4) Capitale proprio indica il valore dei conferimenti dei soci, e' costituito da capitale di apporto e capitale di risparmio, al netto di perdite d'esercizi precedenti;
5) Mezzi di terzi indicano i debiti a breve, medio e lungo termine;
6) Passivita' correnti indicano debiti che si prevede di ripagare entro l'anno;
7) Passivita' fisse indicano i finanziamenti a titolo di credito a medio e lungo termine concessi da terzi;
8) Passivita' totali indicano la somma delle passivita' correnti e delle passivita' fisse;
9) Posizione finanziaria netta indica la differenza tra i debiti finanziari (debiti verso banche, obbligazioni, ecc.) e le disponibilita' liquide (cassa, banche, titoli e crediti finanziari).
 
Art. 2

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, con riferimento alle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, il quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali.
2. Con riferimento alle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, sono, altresi', definiti:
a) i requisiti di solidita' patrimoniale;
b) i requisiti di affidabilita', onorabilita', professionalita' e indipendenza che devono essere posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori.
3. Per i valori di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento alle grandezze contabili indicate dalle societa' concessionarie nella redazione dei bilanci di esercizio.
 
Art. 3
Quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa' concessionarie del gioco pubblico
esercitato e raccolto non a distanza

1. Il quadro informativo minimo, di cui all'art. 2, comma 1, dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza si compone delle seguenti voci:
a) dati economici: valore della produzione, ricavi; costi della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attivita' finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte, utile o perdita di esercizio;
b) dati finanziari: attivita' fisse, attivita' correnti, attivita' totali, passivita' fisse, passivita' correnti, passivita' totali, capitale netto, capitale proprio, capitale investito, mezzi di terzi, disponibilita' liquide, fondi, ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi;
c) dati tecnici: operatore di rete, ubicazione del Centro elaborazione dati, disponibilita' del Centro elaborazione dati in esclusiva o in condivisione con altri soggetti;
d) dati gestionali: contatti e riferimenti; livelli di servizio, anagrafica dei titolari degli esercizi dove si commercializza il gioco, altre attivita', sedi estere.
2. Le societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza trasmettono, mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari, con cadenza annuale, i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, comunicando trimestralmente ogni variazione relativa ai dati economici e finanziari e tempestivamente ogni variazione relativa ai dati tecnici ed a quelli gestionali.
3. In caso di mancata trasmissione dei dati o in caso di trasmissione di dati non veritieri e' irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e' ammesso quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
 
Art. 4

Requisiti di solidita' patrimoniale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il possesso di una adeguata solidita' patrimoniale da parte delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, e' valutato da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sulla base dei sotto elencati requisiti di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 2:
a) indice di elasticita' dell'attivo;
b) indice di elasticita' del passivo;
c) indice di copertura delle immobilizzazioni;
d) indice di autonomia finanziaria;
e) rapporto di indebitamento;
f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.
2. Le societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali, in occasione della consegna del bilancio d'esercizio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, trasmettono altresi' una schematica relazione illustrativa dei valori dei suddetti indici, calcolati con riferimento alle poste indicate nel bilancio stesso.
3. La consegna, anche telematica, del bilancio d'esercizio e della relazione illustrativa dei valori degli indici di solidita' patrimoniale, avviene mediante l'utilizzo delle apposite funzionalita' rese disponibili nell'area del sito internet dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato riservata ai concessionari.
 
Art. 5

Indice di elasticita' dell'attivo

1. L'indice di elasticita' dell'attivo e' inteso quale rapporto tra le attivita' correnti e le passivita' correnti ed e' espresso dalla formula:

ATTIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' CORRENTI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.
 
Art. 6

Indice di elasticita' del passivo

1. L'indice di elasticita' del passivo e' inteso quale rapporto tra le passivita' correnti e le passivita' totali ed e' espresso dalla formula:

PASSIVITA' CORRENTI
PASSIVITA' TOTALI.

2. Detto rapporto deve assumere valori non inferiori a 1/2.
 
Art. 7

Indice di copertura delle immobilizzazioni

1. L'indice di copertura delle immobilizzazioni e' inteso quale rapporto tra la somma del capitale proprio e delle passivita' fisse e le attivita' fisse ed e' espresso dalla formula:

CAPITALE PROPRIO + PASSIVITA' FISSE
ATTIVITA' FISSE.

2. Detto rapporto deve assumere valori superiori a 1.
 
Art. 8

Indice di autonomia finanziaria.

1. L'indice di autonomia finanziaria e' inteso quale rapporto tra le passivita' fisse ed il capitale netto ed e' espresso dalla formula:

PASSIVITA' FISSE
CAPITALE NETTO.

2. Detto rapporto deve assumere valori non superiori a 0,8.
 
Art. 9

Rapporto di indebitamento

1. Il rapporto di indebitamento e' inteso quale rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto ed e' espresso dalla formula:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
PATRIMONIO NETTO.

2. Se la societa' titolare della concessione e' controllata da altra societa' ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento eventuali passivita' correnti dovute a debiti per finanziamenti infruttiferi ricevuti dal socio di maggioranza possono non essere computate nella posizione finanziaria netta.
3. L'importo della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a copertura del rispetto degli obblighi assunti dalla societa' titolare della concessione nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai soli fini del computo del rapporto di indebitamento, se garantita da beni societari e' valutata quale voce del patrimonio netto.
4. Il rapporto di indebitamento deve assumere valori non superiori a 4.
 
Art. 10
Idonea patrimonializzazione del soggetto controllante

1. Il soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detiene una posizione di controllo della societa' titolare della concessione, deve possedere un patrimonio, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, pari al 1,5 percento del valore di ogni singolo punto percentuale di partecipazione nel capitale della societa' concessionaria stessa.
 
Art. 11

Perdita dei requisiti di solidita' patrimoniale

1. Ogni operazione di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dalla societa' concessionaria suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione stessa, una riduzione dell'indice di solidita' patrimoniale, di cui all'art. 4, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
2. La societa' concessionaria deve riequilibrare il predetto indice mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, a pena di decadenza dalla concessione.
 
Art. 12
Requisiti di affidabilita', onorabilita', professionalita' e
indipendenza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), costituiscono requisiti necessari allo svolgimento degli incarichi di presidente, amministratore e procuratore delle societa' concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, costituite in forma giuridica di societa' di capitali:
a) non essere stato dichiarato o non essere in pendenza di situazioni di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
b) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
c) non aver reso, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara pubbliche;
d) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui risiedono;
e) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
g) non aver pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
h) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) non aver commesso grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione o errore grave nell'esercizio dell'attivita' professionale o nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca da concessione nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara relativo alla procedura selettiva;
j) salvo gli effetti dell'istituto della riabilitazione, non aver subito condanna con sentenza irrevocabile, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura civile a pena detentiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano gli strumenti di pagamento, alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
k) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni salvi gli effetti della riabilitazione;
l) aver maturato, per almeno un biennio, comprovata esperienza nel campo, attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo, ovvero di compiti direttivi presso imprese;
m) qualora vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 13

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Ferrara
Il Ragioniere generale
dello Stato
Canzio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone