Gazzetta n. 152 del 2 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 2011
Autorizzazione al Ministero dell'interno ad assumere a tempo indeterminato segretari comunali e provinciali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, alla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto-2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;
Considerata l'obbligatorieta' della figura di segretario comunale e provinciale e, conseguentemente, la non assoggettabilita' della categoria alla disciplina che limita il turn aver prevista dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Considerata, altresi', la specificita' della predetta figura ed il particolare status giuridico, in forza del quale sono titolari di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente comunale e provinciale, il rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex AGES si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e, finche' non interviene la prima nomina agli iscritti all'albo, non viene erogata alcuna retribuzione e, all'atto dell'effettiva assunzione, gli oneri saranno posti a carico dell'ente territoriale con il quale verra' ad instaurarsi il rapporto di servizio;
Visto l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni, secondo cui la disciplina autorizzatoria delle assunzioni si applica alla generalita' delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale;
Visto l'articolo 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»;
Ritenuto che, non essendo applicabile ai segretari comunali e provinciali la disciplina del turn over e dovendo subordinare il loro trattenimento in servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del disposto del predetto articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni di personale sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;
Vista la nota del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in data 15 novembre 2010, n. 68474, concernente la richiesta ad assumere n. 365 segretari comunali e provinciali del terzo corso - concorso per l'accesso in carriera (COA III), indetto dal C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2007, n. 1 segretario per il quale e' pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un Comune, nonche' a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'eta';
Viste le note del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in data 18 gennaio 2011, n. 2932 ed in data l ° febbraio 2011, n. 6216, concernenti rispettivamente la richiesta a trattenere in servizio n. 7 e n. 5 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno d'eta';
Visto l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'AGES e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;
Rilevato che, dalla predetta nota del 15 novembre 2010, n. 68474, alla data del 2 novembre 2010, dai dati dell'albo i segretari in servizio risultavano essere n. 3.596, di cui n. 3.360 titolari di sede, n. 154 in disponibilita', n. 34 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 24 in utilizzo presso il Ministero dell'interno ex Ages e Sspal, n. 20 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 2 in fuori ruolo;
Preso atto, sempre dalla stessa nota del 15 novembre 2010 ed alla stessa data del 2 novembre 2010, che gli enti locali gestiti sono n. 7.788; che i comuni aderenti a convenzioni sono n. 5.414, che le convenzioni sono 2.075, che il totale delle sedi da ricoprire e' n. 4.449, che le sedi con titolare sono n. 3.360 e che le sedi vacanti sono n. 1.089;
Considerato che il numero dei segretari in servizio e' sensibilmente inferiore a quello delle sedi e che dai dati sopra riportati risulta che il fabbisogno e' pari a n. 853 unita', ovvero alla differenza tra le sedi di segreteria pari a 4.449 ed i segretari comunali e provinciali in servizio, pari a n. 3.596;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 6690 del 16 marzo 2011, che esprime il proprio assenso all'autorizzazione ad assumere, n. 365 unita' del corso-concorso per l'accesso in carriera (COA III), n. 1 unita' per la quale nel corso dell'anno 2010 e' pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un comune, e a trattenere in servizio un totale di 31 segretari comunali e provinciali;
Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), in quanto coerenti con il fabbisogno di personale, anche alla luce dei previsti pensionamenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le seguenti unita' di personale:
n. 365 unita' di segretari comunali e provinciali del corso-concorso COA III;
n. 1 unita' di personale cui e' pervenuta l'individuazione da parte del sindaco di un comune.
 
Art. 2

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e' autorizzato a trattenere in servizio le seguenti unita' di personale:
n. 31 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio dal 65° al 67° anno di eta'.
 
Art. 3

1. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui all'articolo 1 ed ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualita' di titolari.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 215
 
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