Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA NICCOLO' CUSANO - ROMA |
PROVVEDIMENTO 20 giugno 2011 |
Approvazione ed emanazione del nuovo statuto. |
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IL PRESIDENTE
Visto la statuto vigente dell'Universita' emanato con provvedimento n. 5 del 5 settembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; Visto in particolare l'art.6 punto 4 del citato statuto con il quale e' stabilito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione «assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione»; Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 s.o.n. 11 concernente «norme in materia di organizzazione delle universita'...»; Ritenuto concluso il procedimento di revisione dello statuto dell'Universita', teso a migliorare l'assetto istituzionale, recependo anche talune disposizioni della legge n. 240/2010; Viste le deliberazioni del Comitato Tecnico Organizzatore in data 25 marzo 2011 e 13 aprile 2011 con le quali e' stato pronunciato parere positivo sul testo modificato dello statuto; Vista le deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2011 e 14 aprile 2011 con le quali e' stato deliberato l'approvazione del nuovo statuto, risultante dal testo costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli, conferendo autorizzazione al Presidente per il provvedimento di adozione del nuovo testo statutario, in vista dell'esame ministeriale; Visto il proprio decreto n. 18 del 15 aprile 2011 con il quale e' stato adottato il testo aggiornato dello statuto e inviato al MIUR per l'esame di competenza; Vista la nota del MIUR prot. 3112 del 15 giugno 2011 con la quale «si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare» con riferimento alle modifiche di statuto; Ravvisata l'urgenza e la necessita' di procedere alla approvazione definitiva dello statuto e alla sua emanazione nel testo come sopra licenziato, contenenti modifiche ai diversi articoli del testo previgente a partire dalla denominazione dell'ateneo che assume il nome Universita' degli studi Niccolo' Cusano Telematica Roma denominazione abbreviata UNICUSANO, stabilendo la data di entrata in vigore del nuovo testo statutario:
Dispone:
Art. 1
E' approvato ed emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi Niccolo' Cusano Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, risultante dall'allegato documento costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli. Si da' atto che il nuovo statuto e' stato modificato in parte, rispetto al testo previgente, nei seguenti articoli: 1 comma 1; 2 comma 1 e 3; 3 comma 1 e 2; 4 comma 1; 2, 3, e 4; 5 comma 2; 6 titolo e punto 3; 7 comma 1 e 3; 8 lettera m; 12 comma 1, 2, 3 e 4; 13 comma 1 e 2; 14 comma 2; 16 comma 2; 18 comma 2; 19 comma 1; 20 comma 3; 21 lettera a e b; 22 comma 1, 2, 3 e 4; 24 comma 1; 25 comma 1 ; 26 comma 1 ; 28 comma 1. |
| Art. 2
Il nuovo statuto entra in vigore il 1° luglio 2011 e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Il presente provvedimento e' acquisito nella raccolta ufficiale interna. Roma, 20 giugno 2011
Il presidente: Ranucci |
| Allegato
Art. 1.
1. Le norme del presente Statuto governano l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' degli studi Niccolo' Cusano, Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, con sede centrale in Roma (indicata come Universita' nel prosieguo del presente articolato). 2.'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. 4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica. 5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
Art. 2.
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Societa' delle scienze umane srl, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. 2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate rette, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. 4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.
Art. 3.
1. Sono organi centrali della Universita': a. Il Consiglio di Amministrazione; b. Il Presidente; c. Il Vice Presidente; d. L'Amministratore delegato; e. Il Rettore f. La Giunta; g. Il Direttore Generale; h. Il Senato Accademico; i. Il Nucleo di Valutazione Interno; j. Il Collegio dei Revisori dei conti. 2. Costituiscono organi accademici per la didattica e la ricerca: a. i Presidi di Facolta'; b. i Consigli dei Corsi di Studio; c. i Direttori di Dipartimento; d. i Consigli di Dipartimento; e. la Giunta esecutiva dei Dipartimenti.
Art. 4.
1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto: a. Il Presidente dell'Universita'; b. Il Vice Presidente dell'Universita'; c. L'Amministratore delegato; d. Otto rappresentanti designati dalla Societa' delle Scienze Umane Srl e. Il Rettore; f. Un professore di ruolo della universita'; Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 2.2. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del Consiglio, che potra' operare con la nomina di almeno la meta' dei soggetti di cui statutariamente e' stabilita la composizione. La Societa' delle scienze umane srl designa le figure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Il professore di ruolo di cui al punto f) e' designato dal Consiglio di Amministrazione 3.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Le nomine che intervengono nel corso del mandato del collegio, sono valide fino alla scadenza del mandato stesso. 4. In prossimita' di ogni scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Societa' delle Scienze Umane Srl, attiva le procedure per la designazione dei componenti ad essa riservata. La nomina costitutiva del Consiglio di Amministrazione e' effettuata dal Presidente dell'Universita' in conformita' alle designazioni previste dal presente statuto. 5. I Consiglieri, ad esclusione delle figure di cui alle lettere a. b. c. ed e. del comma 1, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, per condotta incompatibile con gli scopi dell'Universita', per fatti attinenti al dovere di leale collaborazione con i membri del Consiglio e con le altre componenti dell'Universita' e quando sussista una giusta causa di revoca
Art. 5.
1.1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli dei Dipartimenti per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di Amministrazione: a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b. nomina il Rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro; b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; b.2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore; b.3 sentito il parere del Rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore; b.4 nomina i Presidi delle Facolta'; b.5 nomina i Direttori di Dipartimento; c. delibera su proposta del Senato Accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; nomina il Comitato Tecnico Organizzatore; nomina il Direttore Generale;nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonche' il Collegio dei Revisori; approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati;approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; d. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; e. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuovi Dipartimenti, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente; f. definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; g. delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio; h. delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; i. delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; j. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita'; k. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; l. delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive; m. delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente; n. delibera sui regolamenti dell'universita' ai sensi delle vigenti disposizioni; o. puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; p. delibera su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; a.1 determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il Senato Accademico, per il collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca; a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; a.7 delibera su proposta del Senato Accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonche' delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989 n.168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art.13 del decreto-legge 06/04/2006 n.164. 3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 6.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed e' titolare delle seguenti attribuzioni: 1. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; 2. ha la rappresentanza legale dell'universita' anche in giudizio; 3. convoca e presiede la Giunta ove costituita; 4. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; 5. e' membro del Senato Accademico; 6. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal Consiglio d'Amministrazione; 7. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 7.
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore delegato.. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale. 2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. 3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera: a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale; c) sentito il Consiglio di Dipartimento, sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio; d) sulle rette di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca. 4. La Giunta adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 8.
1. Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalita' di riconosciuto valore e qualificazione scientifica. 2. II Rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato. 3. Il Rettore: a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione; g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi; h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti; l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta; m) promuove, anche su indicazione del C. di A., l'attivita' disciplinare sul corpo docente e ricercatore e sugli studenti, riferendo al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni finali. n) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. Al Rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 9.
1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite. 2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico: a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti. 4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.
Art. 10.
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Universita'. 2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Art. 11.
1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12.
1. Per favorire la semplificazione organizzativa dell'Universita' le facolta' dell'ateneo rappresentano esclusivamente l'aggregazione disciplinare formativa dei corsi di studio. Le facolta' non dispongono di propri organi e strutture, pur tuttavia nella fase di attuazione delle nuove forme di organizzazione didattica e scientifica dell'universita' possono essere designati i Presidi di Facolta' per la funzione di rappresentanza di aggregazione disciplinare finalizzate. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile.
Art. 13.
1. I Consigli di corso di studi sono costituiti da tutti i docenti ufficiali che sono titolari di insegnamento presso i corsi stessi. A regolare il funzionamento del Consiglio e' preposto un professore di ruolo con funzioni di coordinatore designato dal Consiglio di Amministrazione sentito il senato accademico.
Art. 14.
1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici dicui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo. 2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'ordinamento universitario nazionale in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. 4. L'Universita' puo' istituire la Scuola di specializzazione per le professioni legali, secondo le disposizioni di legge vigenti e disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.
Art. 15.
1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 2. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. 4. L'Universita' puo' svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. L'universita' puo' anche organizzare e realizzare dei corsi di formazione in materia di conciliazioni e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente l'Universita' potra' rilasciare attestati di frequenza ai corsi o se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attivita' o professione di conciliatore, mediatore o arbitro. Inoltre l'Universita' potra' svolgere attivita' di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi e ricerche. Al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie ivi compreso l'arbitrato. Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l'universita' si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel decreto ministeriale 222 e 223/2004 e del D;ilvo 4 marzo 2010 n.28 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata a normative di legge che saranno al momento in vigore.
Art. 16.
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004.
Art. 17.
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. Il trattamento di quiescenza e' assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della legge 29/07/1991 n.243. 4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Art. 18.
1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita' e si svolge coerentemente con le direttive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.
Art. 19.
1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di didattica e di ricerca sono preposti dipartimenti. Puo' essere istituito uno o piu' dipartimenti anche multidisciplinari in conformita' alla normativa nazionale di riferimento, preposto/i allo svolgimento della ricerca scientifica, alle attivita' didattiche e formative in generale, nonche' alle attivita' rivolte all'esterno correlate o accessorie alle predette attribuzioni Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere alla gestione dei fondi per direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; b) organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce, qualora assegnati dal CdA, i fondi di dotazione ed ogni altra risorsa assegnata i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norma vigenti. Sono organi del Dipartimento: 1. il Direttore 2. il Consiglio di Dipartimento 3. il Direttore Vicario 4. la Giunta Esecutiva Qualora venga istituito unico dipartimento, il provvedimento autorizzativo emanato in conformita' alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, definira' gli adattamenti regolamentari per l'articolazione e il funzionamento dell'unica struttura.
Art. 20.
1. Il Direttore dura in carica due anni e puo' essere confermato. 2.Il Direttore: a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del Senato Accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, propone la nomina tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia uno o piu' Direttorie Vicario con il compito di diretta collaborazione e di sostituzione del direttore nei casi di impedimento e assenza. La nomina del Direttore Vicario e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il senato Accademico.
Art. 21.
1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: delibera sulle domande di afferenza dei professori, salvo che l'afferenza venga determinata automaticamente in caso di istituzione di unico dipartimento, nonche' degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; a) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi al Senato Accademico sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' il Senato Accademico le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinvii per la decisione al Consiglio d'Amministrazione;a seguito della quale in presenza di pronuncia favorevole puo' deliberare la chiamata. b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca; d) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione; e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; f) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; g) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione.
Art. 22.
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni delle strutture didattico-scientifiche sono svolte da un Comitato Tecnico Organizzatore costituito dal Rettore,che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari. 2. II Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi accademici. 3. Il Comitato di cui al comma 1 cessera' dalla sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto. 4. Il termine di cui al primo comma, puo' essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per un ulteriore periodo di 24 mesi, nel caso in cui le Facolta' dell'Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.
Art. 23.
1. II Direttore Generale dell'Universita' e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 24.
1. L'Amministratore Delegato e' nominato su conforme designazione della societa' delle Scienze Umane Srl, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, deliberato dal Consiglio di amministrazione e nel quale sono definiti i diritti e doveri nonche' il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. L'Amministratore Delegato e' assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 25.
1. Il Presidente dell'Universita' stipula apposito atto che regola i propri rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato e richiama le attribuzioni previste dal presente statuto e le altre eventualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione a valere, di norma, per lo stesso periodo di mandato dell'organo di gestione. 2. Il Vice Presidente dell'Universita' stipula apposito atto che regola i rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato e prevedendo l'esercizio delle funzioni nei casi di impedimento o assenza del presidente o in forza di apposite deleghe, temporanee e permanenti, conferite dal Presidente, dall'Amministratore delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione. La funzione resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.
Art. 26.
1. Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione al alla societa' delle Scienze Umane Srl.
Art. 27.
1. L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo le modalita' stabilite nel relativo Regolamento. 2. L'Universita' a supporto della propria attivita' puo' provvedere alla istituzione di servizi editoriali, di trasmissioni radio-televisive e di stampa periodica.
Art. 28.
1. II presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di adozione emanato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. 2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Alla data di adozione del presente Statuto tutte le cariche statutarie in corso di validita' restano confermate fino alla scadenza del mandato. 3. Il presente Statuto e' inviato alla gazzetta ufficiale della repubblica italiana per la pubblicazione, appena pervenuto riscontro da parte ministeriale ai sensi del punto 7 della legge 30.12.2010 n. 240 ovvero sia scaduto il termine ivi indicato. |
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