Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2011
Riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Offida».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida»;
Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;
Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 13 gennaio 2011 ad Offida (Ascoli Piceno);
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte dell'Azienda Agrricola Centanni Giacomo con sede in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare altri sistemi di chiusura;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 24 maggio 2011, con il quale la suddetta istanza e' stata accolta limitatamente alle condizioni previste dalla vigente normativa;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Offida» in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Offida», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2011-2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la Denominazione di Origine Controllata «Offida», di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche, purche' adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
 
Art. 3

1. Le partite di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atte a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Offida» rosso, ottenute in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte con la DOC.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, le partite di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atte a divenire a Denominazione di Origine Controllata «Offida», provenienti dalle vendemmie 2010 e precedenti che, alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate con la DOCG purche' dette partite, dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotti giacenti presso le stesse.
 
Art. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 5

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 6

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita «Offida»

Art. 1.

Disciplinare di produzione

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Offida» Pecorino;
«Offida» Passerina;
«Offida» rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Offida« Pecorino:
Pecorino: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;
«Offida» Passerina:
Passerina: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%;
«Offida» rosso:
Montepulciano: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti ubicati nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed inclusi nei territori appresso delimitati.
La zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone, nonche' parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla SS 16 Adriatica la linea di delimitazione segue la SS 4 Salaria fino ad incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto per detta strada il confine amministrativo che divide il comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di Ascoli Piceno. La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la SP 178 che collega la SP 73 al centro abitato di Capradosso, prosegue per la SP 178 fino al centro abitato di Capradosso per continuare poi fino alla frazione Madonna di Montemisio, da qui prosegue fino alla strada provinciale che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato di Rotella da cui prosegue in direzione Poggio Canoso toccando le quote 418, 427, 474, 480,495, 488 fino ad arrivare al centro abitato di Poggio Canoso. Da qui prosegue in direzione C. Rossi passando per le quote 505, 586, 576, 511, 457 e 557. Prosegue per C. Vallorani toccando le quote 565, 507, 400 per raggiungere il centro abitato di Rotella passando per quota 571 da cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella-Montalto Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo il fiume, verso valle fino all'incrocio con la SS 16 Adriatica che percorre fino alla SS 4 Salaria.
La zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» rosso comprende l'intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell'Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto.
Il confine della zona coincide con quello dell'area precedentemente descritta partendo dall'intersezione del torrente Menocchia con la SS 16 Adriatica procedendo verso Sud fino alla intersezione della SS 16 Adriatica con la SS Salaria da cui prosegue verso l'interno fino all'intersezione fra il confine amministrativo tra i comuni di Appignano, Ascoli Piceno e Castignano. Da qui la linea di delimitazione segue il confine amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino all'intersezione con la strada comunale di Montecalvo e segue la stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida-Castignano. Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada provinciale Castignano-Cossignano, la linea si immette nel compluvio che porta al fosso dell'Acquachiara seguendo quest'ultima fino al fiume Tesino. A questo punto la linea oltrepassa il fiume segue il fosso delle Pratole che collega il fondovalle con la strada provinciale Cossignano-Montalto Marche; dall'incrocio con questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e Montalto Marche e lo segue fino al torrente Menocchia. Da questo punto segue il torrente fino alla intersezione con la strada Casali San Vito che percorre fino ad incrociare la strada provinciale Montalto-Carassai. Da questo punto percorre la suddetta attraversando i centri abitati di Carassai, Montefiore a Massignano scendendo fino ad incrociare la SS 16 Adriatica.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata, sia per vini i bianchi che per il vino rosso.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice.
La Regione puo' consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:


Produzione massima Titolo alcolom. volumico
(t/ha) naturale minimo (% vol.)

«Offida» Pecorino 9 11,50 «Offida» Passerina 9 11,50 «Offida» rosso 8,5 12,50


Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
E' inoltre consentito che le operazioni di cui all'art. 1, siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di produzione di cui all'art. 3, comunque all'interno della Regione Marche, a condizione che:
le aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;
le dette aziende agricole presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione Marche sulla rispondenza degli impianti di vinificazione e imbottigliamento e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare, di invecchiare e di imbottigliare i propri vini;
le cantine di cui trattasi abbiano la disponibilita' delle rispettive aziende agricole;
e' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:


Resa uva/vino Produzione massima
(%) (hl/ha)

«Offida» Pecorino 70 63 «Offida» Passerina 70 63 «Offida» rosso 70 59,50


Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini «Offida» Pecorino, «Offida» Passerina, «Offida» rosso, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.
L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Offida», nella tipologia «rosso», puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell'anno del raccolto. L'immissione al consumo per le tipologie bianche della denominazione di origine controllata e garantita«Offida» deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Rosso Piceno», «Falerio», «Falerio» tipologia Pecorino, Terre di Offida nella tipologia Passito,Vino Santo e spumante o verso la indicazione geografica tipica «Marche».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Offida» Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Offida» Pecorino:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Offida» rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: secco, armonico, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Offida» di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
Per le chiusure delle bottiglie sono applicabili le vigenti disposizioni.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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