Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 giugno 2011 |
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2001, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini piceni, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata «Offida» in «Terre di Offida» e del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Offida in data 17 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 22 marzo 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica Denominazione di Origine Controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La Denominazione di origine controllata dei vini «Offida» e' modificata in «Terre di Offida», ed il relativo disciplinare di produzione, approvato con decreto ministeriale del 23 maggio 2001, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di origine controllata «Terre di Offida», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. |
| Art. 3
1. Le partite di vino a Denominazione di origine controllata e/o atte a divenire a Denominazione di origine controllata «Offida», ottenute in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 23 maggio 2001 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionate, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte con la citata DOC «Offida». |
| Art. 4
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. |
| Art. 5
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Terre di Offida» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 6
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Offida» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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