Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 maggio 2011 |
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Ferrara, anno 2011. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Ferrara
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, comma 1, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni Provinciali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3, della legge N. 407/1955; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro, attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione Provinciale; Visto l'art. 1, della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31; Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Vista la circolare n. 39 del 18 marzo 1997 prot. n. 5/525620/70 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V, inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342; Vista la richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per le operazioni di facchinaggio relative al periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, trasmessa a questo ufficio dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo; Visto il decreto n. 42 del 23 dicembre 2008, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara ha proceduto a determinare le tariffe minime di facchinaggio valide, per il 2009, nel territorio provinciale; Convocate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore unitamente alle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, in data il 22 marzo 2011 e 3 maggio 2011; Preso atto del qualificato lavoro posto in essere dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e del mondo datoriale unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che ha portato alla formulazione di osservazioni e proposte, anche in merito alla sicurezza dei lavoratori, che sono state adeguatamente valutate ed approfondite; Ravvisata la necessita' di definire in modo compiuto una struttura tariffaria equa e reale che tenga conto in maniera puntuale dei costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio ed oneri fiscali e societari; Preso atto altresi' delle peculiarita' e delle particolarita' del tessuto socio-economico produttivo della Provincia di Ferrara e degli sviluppi occupazionali cosi' come risultano dalle indagini congiunturali predisposte dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura di Ferrara; Verificate le tariffe minime per lavori di facchinaggio applicate nelle province limitrofe che ha portato ad una attenta riflessione in merito alla opportunita' o meno di procedere ad ulteriori aumenti tariffari; Tenuto conto altresi' che le tariffe attualmente in vigore rimangono sostanzialmente congrue e sufficientemente remunerative per le aziende del settore anche in presenza di un periodo di crisi che presumibilmente continuera' a produrre i suoi effetti per tutto il corrente anno; Ritenuto pertanto opportuno mantenere invariate le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per l'anno 2011.
Decreta:
Art. 1
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio
Per l'anno 2011 rimangono invariate le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio gia' determinate con decreto direttoriale n. 42 del 23 dicembre 2008. Le disposizioni comuni a tutti i lavori di facchinaggio e le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Ferrara per l'intero anno 2011 sono riportate negli allegati n. 1 e n. 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| Art. 2
Maggiorazioni
Alle maggiorazioni gia' in vigore ed indicate ai punti seguenti dal n.1 al n. 4 si aggiunge quella riportata al punto 5) e relativa alle prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali: 1) maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 50%; 2) maggiorazione per lavoro serale prestato dalle ore 19 alle ore 22: 30%; 3) maggiorazione per lavoro notturno prestato dalle ore 22 alle ore 6: 50%; 4) maggiorazione per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale: 25%; 5) maggiorazione per prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali quelle disposte dal committente ed eseguite oltre le otto ore giornaliere e le 39 settimanali: 25%; Le maggiorazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) non sono fra loro cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ferrara, 3 maggio 2011
Il direttore provinciale: Tedeschi |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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