Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2011
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecarlo».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata dal Consorzio vini DOC «Montecarlo» per il tramite della Regione Toscana, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» in conformita' al parere espresso ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011-2012.
 
Art. 2

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011-2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
 
Art. 4

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecarlo» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata «Montecarlo»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» e' riservata ai vini bianco, rosso, rosso riserva, Vermentino, Sauvignon, Syrah, Cabernet sauvignon, Merlot, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» bianco e Vin santo deve essere ottenuto da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:
Trebbiano toscano: 30-60%;
Semillon, Pinot grigio e bianco, Vermentino, Sauvignon e Roussanne presenti in numero di almeno tre vitigni in ragione del 40-70%;
possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca presenti nell'elenco delle varieta' di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Moscato bianco, Traminer aromatico.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso anche con la menzione riserva e vinsanto occhio di pernice deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata:
Sangiovese 50-75%;
Canaiolo nero, Merlot, Syrah: da soli o congiuntamente nella misura minima del 15% e massima del 40%;
Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera di Lecce e/o di Brindisi, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, da soli o congiuntamente nella misura dal 10 al 30%, possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca e/o rossa presenti nell'elenco delle varieta' di vite ammesse alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% con esclusione dei vitigni aromatici: Aleatico, Moscato bianco, Traminer aromatico.
La Denominazione di Origine Controllata Montecarlo seguita dalle seguenti specificazioni «Vermentino», «Sauvignon», «Syrah», «Cabernet sauvignon», «Merlot» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da questi singoli vitigni per almeno l'85%, possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamati, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» comprende, in provincia di Lucca, parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio, Capannori e Porcari.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da ponte Canneto in prossimita' di San Salvatore, il limite di confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria. Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso est, sino all'incrocio con il Rio San Gallo, in localita' Badia Pozzeveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso ovest fino a C. La pineta da dove sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;
da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio, passando per le quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia, lungo il quale procede verso sud-est fino ad raggiungere la quota 54, superato di poco il C. Della Gherardesca. Da quota 54 prosegue verso sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro abitato per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che, superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che segue verso sud fino a ponte Canneto da dove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Gli impianti realizzati successivamente al 17 ottobre 1994 devono avere un numero minimo di ceppi per ettaro di 3.500.
Le uve provenienti da vigneti iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» possono essere destinati alla produzione della tipologia «Vin Santo» e «Vin santo occhio di pernice» qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di dichiarazione annuale delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Nella vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e puo' essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiori a 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve vere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo di produzione delle uve.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini Montecarlo. Per le tipologie «Montecarlo» Vin santo e Vin santo occhio di pernice la resa in vino delle uve fresche non deve essere superiore al 35%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre rispettivamente il 75% ed il 55%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Montecarlo bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Montecarlo rosso:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
Montecarlo rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso intenso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.;
Montecarlo Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:15 g/l;
Montecarlo Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico
sapore: asciutto, delicato, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:15 g/l;
Montecarlo Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Merlot:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Syrah:
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso intenso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
Montecarlo Vin santo:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso caratteristico;
sapore: armonioso, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui: per il tipo secco almeno il 14,00% svolto ed un massimo del 2,00% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13,00% svolto ed un minimo del 3,00% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 g/l nel tipo secco e 5 g/l nel tipo amabile;
acidita' totale massima: 1,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
Montecarlo Vin santo occhio di pernice:
colore: dal rosa intenso al rosa pallido;
odore: caldo intenso;
sapore: dolce morbido vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui 14,00% vol. svolto;
acidita' totale minima: 4 g/l;
acidita' totale massima: 1,6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

In sede di etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» Vermentino, Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, tali indicazioni di tipologia possono precedere la denominazione «Montecarlo», ovvero figurare seguite dalla specificazione «di Montecarlo».
Nella etichettatura e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Per tutte le tipologie della Denominazione di Origine Controllata «Montecarlo» e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in recipienti di vetro di capacita' non superiore a 54 litri.
I predetti vini debbono obbligatoriamente essere immessi al consumo in recipienti sigillati ed e' vietato l'uso di sistemi di chiusura del tipo tappo a corona.
I mosti, i vini atti, o vini commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il diritto alla Denominazione di Origine Controllata con tutte le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge, in caso di declassamento ai vini da tavola venduti al consumo diretto.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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