Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 9 giugno 2011 |
Designazione della «Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena», quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il regolamento (UE) n. 229 della Commissione del 18 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» conformemente allo schema tipo di controllo; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella riunione del 20 aprile 2011; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;
Decreta:
Art. 1
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» con sede in Siena, Piazza Matteotti n. 30, e' stata designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 229 del 18 marzo 2010. |
| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» e' tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Ricciarelli di Siena», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del reg. (CE) 510/06». |
| Art. 5
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. |
| Art. 6
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Ricciarelli di Siena» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. |
| Art. 8
La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Siena» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2011
Il direttore generale: La Torre |
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