Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 giugno 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 18 gennaio 2011, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di riconoscimento;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2011;
Vista l'istanza avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere integrazioni e modifiche alla proposta di che trattasi;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, con il quale la suddetta istanza e' stata parzialmente accolta dal Comitato medesimo;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ed e' approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.
2. La Denominazione di Origine Controllata «Pietraviva» riconosciuta con decreto ministeriale 14 giugno 2005, che a seguito del riconoscimento della DOC di cui al precedente comma 1 e' stata inserita nella medesima quale sottozona, deve intendersi revocata a decorrere dall'entrata in vigore della campagna vendemmiale 2011-2012 fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Pietraviva» di cui al decreto 14 giugno 2005, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, aventi i requisiti previsti dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto, che alla data di entrata in vigore di detto disciplinare trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOC «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» conformemente alle disposizioni previste dall'annesso disciplinare di produzione per le relative tipologie, previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.
 
Art. 4

1.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.
 
Art. 5

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 6

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «VAL D'ARNO DI SOPRA» O «VALDARNO DI SOPRA».

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco anche Spumante di qualita', Rosso, Rosato anche Spumante di qualita', Chardonnay, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Sangiovese, Syrah, Sauvignon e Passito.
2. E' consentito anche l'utilizzo delle sottozone «Pietraviva» e «Pratomagno» che vengono disciplinate tramite gli allegati 1 e 2 in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei suddetti allegati, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I vini della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Bianco, «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante di qualita': Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga da 0 a 30%, Trebbiano Toscano da 0 a 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Rosso, Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato, «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualita': Merlot dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon da 0 a 35%, Syrah da 0 a 35%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito: Malvasia bianca lunga dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
I vini «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay;
Sauvignon;
Cabernet sauvignon;
Cabernet franc;
Merlot;
Sangiovese;
Syrah, devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castiglion Fibocchi e Laterina.
La sottozona «Pietraviva» comprende l'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, San Giovanni Valdarno, Pergine Valdarno e Civitella in Val di Chiana, mentre la sottozona «Pratomagno» comprende l'intero territorio dei comuni di Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione al relativo schedario, i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
3. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 3.300.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
6. Le produzioni massime di uva per ettaro, per pianta ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


7. Salvo quanto disposto alla lettera f), comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 61/2010, la produzione del vigneto con densita' inferiore a 3.300 ceppi per ettaro e' rapportata alla resa per ceppo sopra determinata. In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
8. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.
9. Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':
Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio ove previsto e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. E' tuttavia consentito che dette operazioni possano effettuarsi nei comuni della provincia di Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
3. Le operazioni di elaborazione della tipologia spumante di qualita' potranno essere effettuate, unitamente all'imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purche' all'interno del territorio della Regione Toscana.
4. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5. Per tutti i vini di cui all'art. 1 non e' consentita la pratica della dolcificazione.
6. E' ammessa la colmatura dei vini, di cui all'art. 1, in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa tipologia, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%.
7. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra», qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia passito la resa e' del 35% senza diritto di tolleranze.
8. La qualificazione «riserva» spetta ai seguenti vini:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon, purche' le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo in legno di sei mesi.
9. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco, rosato e le tipologie monovarietali a bacca bianca non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso e le tipologie monovarietali a bacca rossa con menzione «riserva» non possono essere immessi al consumo prima di 24 mesi dalla conclusione del periodo di raccolta delle uve, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» bianco spumante di qualita':
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
spuma: fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, fruttato, armonico, piacevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato:
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
sapore: secco, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosato spumante di qualita':
colore: da rosato tenue a rosato intenso;
odore: fine, delicato, fruttato;
spuma : fine e persistente;
sapore: da extra brut a demi-sec, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, fruttato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, caratteristico, complesso, erbaceo;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fruttato, complesso;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Syrah:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumi di piccoli frutti rossi e spezie;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» passito:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria, ad esclusione della tipologia spumante di qualita'.
4. E' consentita l'indicazione della menzione «riserva» alle condizioni stabilite all'art. 5, comma 7 e 8.
3. Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» e' consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 8.

1. I vini di cui all'art. 1 sono immessi al consumo in recipienti del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 e 6,000.
2. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
 
Allegato 1

SOTTOZONA «PIETRAVIVA»

Art. 1.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» possono fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pietraviva» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.
2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia tardiva;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco: Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso: Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva: Malvasia bianca lunga almeno il 40%, Chardonnay da 0 a 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga;
Canaiolo nero;
Pugnitello;
Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);
Ciliegiolo;
Sangiovese.
Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dell'intero territorio dei comuni di Cavriglia, Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana e San Giovanni Valdarno.

Art. 4.

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo schedario i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pietraviva» e' riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purche' le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.
4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia vendemmia tardiva la resa e' del 45% senza diritto di tolleranze.

Art. 5.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva bianco:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
odore: intenso, fine, fruttato;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Canaiolo nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, floreale e caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Ciliegiolo:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pietraviva o «Valdarno di Sopra» Pietraviva Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
 
Allegato 2

SOTTOZONA «PRATOMAGNO»

Art. 1.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» puo' fregiarsi della menzione aggiuntiva «Pratomagno» solo se le uve ed i vini prodotti hanno origine esclusiva nei rispettivi territori stabiliti nell'art. 3 del disciplinare e che non siano stati sottoposti a un coacervo.
2. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pietraviva» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia tardiva;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera;
«Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno deve essere ottenuta da uve prodotte in vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco: Sauvignon dal 40 all'80%, Chardonnay da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso: Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon da 0 a 30%, Merlot da 0 a 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva: Malvasia bianca lunga almeno il 40%, Chardonnay da 0 a 30 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno con le seguenti specificazioni:
Malvasia bianca lunga;
Chardonnay;
Canaiolo nero;
Pugnitello;
Malvasia nera (da Malvasia nera di Lecce e Malvasia nera di Brindisi);
Sangiovese.
Queste tipologie di prodotto devono essere ottenute, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.

Art. 3.

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno comprende l'intero territorio dei comuni di Pian di Sco', Castelfranco di Sopra, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi e Laterina.

Art. 4.

1. Sono esclusi ai fini dell'iscrizione al relativo albo i vigneti che siano ubicati ad una altitudine inferiore ai 170 metri s.l.m.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno, inclusi nelle aree dei comuni sopra indicati.
2. Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi previste per i vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. La qualificazione riserva in abbinamento alla sottozona «Pratomagno» e' riservata ai seguenti vini: «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» rosso purche' le partite destinate a fregiarsi di detta menzione vengano sottoposte a un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui 6 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
3. Per la tipologia «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 7,5 t/ha e 2,2 kg/pianta e, al termine dell'appassimento, le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.
4. La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» o «Valdarno di Sopra» sottozona «Pratomagno» qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimale consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Per la tipologia vendemmia tardiva la resa e' del 45% senza diritto di tolleranze.

Art. 5.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno bianco:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine, intenso, fruttato;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno rosso:
colore: dal rosso rubino al rubino intenso;
odore: intenso, fine, fruttato, vegetale;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia bianca lunga: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, intenso, floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, intenso, fruttato e floreale;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Canaiolo nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fine, floreale, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Pugnitello:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Malvasia nera:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fine, fruttato e balsamico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: floreale e fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
«Val d'Arno di Sopra» Pratomagno o «Valdarno di Sopra» Pratomagno Vendemmia Tardiva:
colore: da giallo paglierino intenso al giallo ambrato;
odore: delicato, caratteristico, intenso, etereo;
sapore: vellutato dolce, armonico con pronunciata rotondita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 10,00% svolto;
acidita' totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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