Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 giugno 2011
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando cosi' la nozione di imprenditore agricolo;
Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;
Visto l'art. 2, comma 6, lettera a), della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attivita' connesse in agricoltura;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera c) del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attivita' considerate comunque produttive di reddito agrario;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;
Vista la classificazione delle attivita' economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attivita' economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale, tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, e' stata modifica la tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007;
Tenuto conto dell'ulteriore proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0020576 del 21 dicembre 2010, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 0003653 del 26 aprile 2011, concernente la limitazione alla sola «produzione di pane» dell'attivita' produttiva di reddito agrario;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei beni oggetto delle attivita' agricole

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 5 agosto 2010, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attivita' agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
 
Art. 2

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);
Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
Produzione di pane (ex 10.71.1);
Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
Produzione di grappa (ex 11.01.0);
Produzione di aceto (ex 10.84.0);
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonche' di quelli derivanti dalle attivita' di cui ai sopraelencati gruppi e classi.
 
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