Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2011 |
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3946). |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»; Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non e' stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Salerno nei giorni dal 21 e 22 ottobre 2006» e le richieste del comune di Salerno del 28 gennaio e del 9 maggio 2011; VIsto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3741 del 18 febbraio 2009 e la richiesta in data 11 novembre 2010 del Presidente della Regione Calabria; Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del 31 maggio 2011 del Commissario delegato per gli eventi meteorici che hanno colpito il territorio di Vibo Valentia il giorno 30 luglio 2006; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3416 del 18 marzo 2005 recante interventi urgenti di protezione civile relativi all'attraversamento della citta' di Villa San Giovanni da parte dei mezzi pesanti; Visti gli articoli 1 e 6 della legge 25 settembre 1996, n. 496, recante: «Interventi urgenti di protezione civile», nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 2500 del 27 gennaio 1997 e successive modificazioni; Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il rapido espletamento delle iniziative ancora necessarie per la definitiva chiusura delle gestioni commissariali, scongiurando al contempo possibili soluzioni di continuita' nel passaggio al regime ordinario e l'insorgenza di eventuali contenzioni per la Pubblica Amministrazione; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la provincia di Teramo nei giorni 6 e 7 ottobre 2007» e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del Presidente della regione Abruzzo del 27 maggio 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002 n. 3228, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza verificatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio o per l'acquedotto del Simbrivio», cosi come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3263 del 14 febbraio 2003 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3422 del 1° aprile 2005 e n. 3454 del 29 luglio 2005, l'art. 18 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 e la richiesta del Commissario delegato in data 8 giugno 2011; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del 13 aprile 2011 del Prefetto di Foggia-Soggetto attuatore; Considerato che nella riunione del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, il Presidente del Consiglio, con riferimento alla situazione di criticita' determinatasi nella citta' di Napoli in materia di smaltimento dei rifiuti, ha chiesto al Ministro della difesa di inviare nella predetta Citta' un contingente di militari per agevolare la rimozione dei medesimi, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Considerato che il Consiglio dei Ministri ha concordato nella necessita' di tale intervento straordinario, ed ha incaricato il Ministro della difesa di provvedere al riguardo; Ravvisata la necessita' di disciplinare gli aspetti connessi all'impiego del personale militare inviato nella citta' di Napoli per fronteggiare il predetto contesto di criticita'; Tenuto conto che ricorrono le condizioni previste dall'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni; Viste le richieste del 6 e 24 maggio 2011 e del 3 e 8 giugno 2011 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa; Vista la nota del 13 maggio 2011 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1. Il sindaco di Salerno e' confermato Commissario delegato fino al 31 marzo 2012, per provvedere, in regime ordinario, al completamento delle opere gia' avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3593 del 12 giugno 2007. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, della sopra citata ordinanza. |
| Art. 2
1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: «sei unita'» sono sostituite dalle seguenti parole: «cinque unita'» e le parole: «temporaneamente messo a disposizione dalla amministrazione di appartenenza.» sono sostituite dalle seguenti parole: «collocato in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile.» ; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo della protezione civile». |
| Art. 3
1. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 il Presidente della Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma residua di euro 297.791,51, per essere riassegnata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dal Fondo per la Protezione Civile alla contabilita' speciale aperta ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3741 del 18 febbraio 2009. |
| Art. 4
1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e' prorogato fino al 30 giugno 2012. |
| Art. 5
1. Entro il 30 settembre 2011 il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3416 del 18 marzo 2005, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale. 2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 6
1. Entro il 30 settembre 2011 il Prefetto di Reggio Calabria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 2500 del 27 gennaio 1997, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale. 2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 7
1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 e' prorogato fino al 31 dicembre 2011. |
| Art. 8
1. Il termine del 30 giugno 2011 previsto dall'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' prorogato fino al 31 dicembre 2011. |
| Art. 9
1. Entro il 1° ottobre 2011 il Prefetto di Foggia, Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni, provvede all'espletamento di tutte le iniziative di natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla chiusura della gestione commissariale. In particolare il Commissario delegato provvede a versare all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della contabilita' speciale n. 5115. 2. A conclusione delle iniziative di cui al presente articolo il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva dell'attivita' svolta, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 10
1. Tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 maggio 2011, e' autorizzata, a decorrere dal 7 maggio 2011 e fino al 15 giugno 2011 la spesa di euro 205.428,00 per il personale delle Forze armate impiegato per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi urbani nella regione Campania, entro il limite massimo di 170 unita'. Per il medesimo personale e' stabilito il limite individuale di 60 ore mensili di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. Ai militari di truppa il compenso e' corrisposto nella misura prevista per il grado di 1° caporal maggiore o grado corrispondente. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulla disponibilita' dello stato di previsione del Ministero della difesa. 3. All'art. 15, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «nel limite di due unita'» sono sostituite dalle parole «nel limite di quattro unita'» e le parole «30 ore mensili» sono sostituite dalle parole «70 ore mensili». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 giugno 2011
Il Presidente: Berlusconi |
|
|
|