Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 27 maggio 2011
Riconoscimento, al sig. Carlotto Cristiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Carlotto Cristiano, nato il 5 agosto 1978 a Ceva, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli studi di Genova in data 6 ottobre 2004;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da certificazione dell'Ordine degli avvocati di Mondovi' del 6 novembre 2006;
Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Torino di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense nell'anno 2009;
Preso atto che il richiedente ha documentato l'iscrizione al Registro speciale dei praticanti avvocati di Mondovi', di essere stato ammesso al Patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mondovi' l'8 novembre 2005 ed inoltre ha dimostrato di aver superato l'esame di diploma di specialista in professioni legali in data 26 aprile 2006 presso l'Universita' di Genova;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 agosto 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio d'Abogados de Madrid» come attestato in data 2 settembre 2010;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto inoltre che ai fini di una riduzione della prova da applicare si ritiene che e' irrilevante il certificato attestante la esperienza professionale maturata in Italia come iscritto al Patrocinio, in quanto non si puo' attribuire ulteriore rilevanza a certificati di attivita' presso studi legali prodotti dagli interessati ai fini di un ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto trattasi di attivita' non svolta in modo autonomo;
Ritenuto inoltre che il certificato relativo al conseguimento del diploma di specializzazione legale non puo' essere considerato al fine di agevolazione al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa in quanto si ritiene che le Scuole di specializzazione istituite presso le singole universita' italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entita' dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessata;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Decreta:

Al sig. Carlotto Cristiano, nato il 5 agosto 1978 a Ceva, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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