Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 maggio 2011 |
Modifica del decreto 13 novembre 2008, e successive modificazioni, recante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF). |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259; Visto il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed, in particolare, l'art. 42, comma 3; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il quale e' stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2008 recante "Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 4 novembre 2010; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2010, n. 234 recante la nomina a Ministro dello sviluppo economico dell'On.le Paolo Romani; Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la decisione della Commissione Europea 2010/267/UE relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettroniche nell'Unione Europea; Vista la decisione della Commissione Europea 2010/368/UE recante modifica alla decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio; Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)03 relativa all'armonizzazione della banda 790-862 per reti di Comunicazioni fisse e mobili; Visto il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni reso in data 1° aprile 2011;
Decreta:
Art. 1 Apparati a corto raggio
1. La nota 1 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "1 - In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche e della CEPT ERC/DEC/(01)16, le bande di frequenze 9-148,5 kHz, 148,5-5000 kHz, 400-600 kHz, 3.155-3.400 kHz, 5.000-30.000 kHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 kHz, 13.553-13.567 kHz e 26.957-27.283 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 9). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera g) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 2. La nota 14 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "14 - La banda di frequenze 456,9 - 457,1 kHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio utilizzati per la localizzazione di vittime da valanga ed aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera n) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 3. La nota 110A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "110A - In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 87,5-108 MHz e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi audio aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 13). Le applicazioni vocali analogiche a banda stretta dovrebbero utilizzare soltanto la sottobanda 864,8-865 MHz in accordo alla suddetta raccomandazione. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. Inoltre la banda di frequenze 863-865 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo anche da apparati a corto raggio per radiomicrofoni non professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera h) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". 4. La nota 110B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "110B - In accordo con le Decisioni della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz e 869,65-869,7 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi di allarme generici aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 869,2-869,25 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad allarmi a fini sociali ed aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003". |
| Art. 2 Banda di frequenze 52,5-68,0 MHz
1. La nota 61 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "61 - La banda di frequenze 52,5-68 MHz puo' continuare ad essere utilizzata da stazioni di radiodiffusione in tecnica analogica, nelle aree del territorio nazionale non ancora digitalizzate, fino al completamento della transizione dalla radiodiffusione in tecnica analogica a quella numerica." 2. La banda di frequenze 52,5 - 68,0 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
---------------------------------------------------------------------------- BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA (MHz) INTERNAZIONALE ---------------------------------------------------------------------------- 52,5000 - 68,0000 MOBILE Ministero -Wind RES. 217 RR TERRESTRE difesa profilers (Wind profilers) 57 60 61 Piano di Stoccolma 61 ----------------------------------------------------------------------------
|
| Art. 3 Banda di frequenze 470-862 MHz
1. La nota 59 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "59 - Nelle bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790 MHz l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva pubbliche e private." 2. La nota 87 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "87 A - Le bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio da impiegare come radiomicrofoni professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). Tali applicazioni non debbono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, ne' pretendere protezione da questo. L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003." 3. La nota 87 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "87 B - Le bande di frequenze 174-223 MHz e 470-790 MHz possono essere impiegate nell'ambito del servizio mobile terrestre, limitatamente ad applicazioni in ausilio alla radiodiffusione, per collegamenti audio a larga banda temporanei con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W. Le stazioni di tale servizio non debbono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, ne' pretendere protezione da questo. L'utilizzo di tali apparati e' soggetto al regime di "autorizzazione generale" con rilascio del relativo "diritto individuale d'uso" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a) numero 1) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003." 4. Dopo la nota 107 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: "107A - Le stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda di frequenze 790-862 MHz cessano di operare al completamento del processo di digitalizzazione e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012. Tale utilizzo da parte delle stazioni di radiodiffusione televisiva e' limitato, nel caso delle aree tecniche gia' completamente digitalizzate, alle sole assegnazioni temporanee gia' effettuate in tale banda, mentre, nel caso di aree tecniche non ancora digitalizzate, alle sole utilizzazioni esistenti e fino allo switch-off della pertinente area tecnica. A partire dal 1° gennaio 2013 la suddetta banda di frequenze e' designata per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2010/267/UE." 5. La nota 110 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa. 6. La banda di frequenze 470-862 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 4 Banda di frequenze 1800 MHz
1. L'art. 7 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2010 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Banda di frequenze 1.800 MHz). - 1. La nota 142 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "142 - Le applicazioni del Ministero della Difesa operanti nelle bande di frequenze 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz potranno essere utilizzate con diritto a protezione fino al completamento del processo di migrazione che dovra' essere completato entro il 31dicembre 2011." 2. La banda di frequenze 1.710-1.880 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
" |
| Art. 5 Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz
1. L'art. 2 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2010 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz). - 1. La nota 175 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "175 - In accordo con la decisione 2008/411/CE le bande di frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri contenuti nell'allegato della suddetta decisione. La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' disponibile per i suddetti sistemi con le modalita' descritte nella nota 175A mentre la banda di frequenze 3.600-3.800 MHz dovra' essere resa disponibile entro il 1° gennaio 2012." 2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: "175 A - Le bande di frequenze 3.437-3.500 MHz e 3.537-3.600 MHz sono destinate all'introduzione di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in accordo con la decisione 2008/411/CE. Il Ministero della difesa e' impegnato a liberare le bande in questione dai vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014. Tale data e' subordinata al finanziamento dell'intero programma in aderenza all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sara' in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti." 3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: "175 B - La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa e' attribuita e non stabilisce priorita'. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430 A del Regolamento delle radiocomunicazioni." 4. Dopo la nota 175 B di cui al decreto ministeriale 4 novembre 2010 e' aggiunta la seguente nota: "175 C - Le bande di frequenze 3.400-3.437 MHz e 3.500-3.537 MHz sono ad uso del Ministero della difesa. L'uso di tali bande sara' in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti." 5. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico
" |
| Art. 6 Soppressioni e modifiche
1. La nota 66 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa. 2. Alla tabella di attribuzione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 cosi' come modificata dal decreto ministeriale 4 novembre 2010, sono apportate le variazioni conseguenti alle modifiche, aggiunte e abrogazioni di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 maggio 2011
Il Ministro: Romani |
|
|
|