Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 23 maggio 2011 |
Autorizzazione provvisoria all'organismo notificato Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l in Cabiate, a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della Direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attivita' di valutazione della conformita' alla Direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi gia' titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313; Vista l'istanza del 21 ottobre 2010, con la quale l'Organismo Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., gia' notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' dei giocattoli ai sensi della Direttiva 2009/48/CE; Acquisite le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti gia' accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione; Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;
Decreta:
Art. 1
1. L'Organismo notificato Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli S.r.l., con sede in Via Europa, 28, 22060 Cabiate (Milano), e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE. 2. La valutazione e' effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. L'autorizzazione ha validita' provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo e' tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento - ACCREDIA - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva. |
| Art. 2
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Roma, 23 maggio 2011
Il direttore generale: Vecchio |
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