Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 aprile 2011 |
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Reggio Emilia
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti gia' svolti dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione; Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimento amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente decreto in materia n. 2/2008 del 18 giugno 2008 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Sentito in data 14 e 28 aprile 2010 l'Osservatorio Provinciale sulle attivita' di facchinaggio in merito alla determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente - socio e non socio - da cooperative esercenti servizi di facchinaggio; Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e logistica» 13 giugno 2000 e successivi accordi, intese e rinnovi sottoscritti da AGCI Servizi, ANCST - LEGACOOP e Federlavoro e Servizi CONFCOOPERATIVE e da FILT - CGIL, FIT- CISL e UILTRASPORTI, associazioni maggiormente rappresentative sul territorio; Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio; Visto il protocollo Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo - Centrali Cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007; Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - c.d. «Milleproroghe» - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31; Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123); Considerato i seguenti indicatori economici: 1. gli indici ISTAT del costo della vita, le retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2009 e i parametri relativi al potere d'acquisto dell'euro nella nostra provincia e nelle province limitrofe; 2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 3. gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria
Decreta:
a) le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate nelle allegate tabelle: secondo quanto indicato dalla tabella A, allegata al presente decreto, a decorrere dal 1° maggio 2011; secondo quanto indicato dalla tabella B (rinnovo contrattuale), allegata al presente decreto; b) L'incremento medio rispetto alle tariffe in vigore al 31 dicembre 2008 e' pari al 1,60%. Reggio Emilia, 28 aprile 2011
Il direttore provinciale: Bertoni |
| Tabella A
Parte comune a tutti i lavori di facchinaggio: 1. Definizioni: Per facchinaggio si intende l'insieme delle attivita' di cui alle lettere a) e b) del punto 1 delle tabelle allegate al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma ed esclusiva. La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotto ed ai semilavorati. Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche e di documenti, ecc. L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, puo' comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, ecc. 2. Lavoro notturno e festivo: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22.00 alle ore 6.00 va compensato con una maggiorazione del 25%; il lavoro domenicale diurno va compensato con una maggiorazione del 100%, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una maggiorazione del 125%; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una maggiorazione dell'indennita' festiva del 50% se diurno e del 75% se notturno. 3. Indennita' di attesa: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' pari a € 17,20 per ogni ora o frazione di ora inattesa; 4. Intemperie: l'attivita' prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata delle esposizioni alle intemperie. 5. Contributi: le tariffe per i lavoratori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di detti contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti; 6. Lavori non compresi nel tariffario: per i lavori di facchinaggio non compresi nel presente tariffario, si fara' riferimento alle voci che hanno maggiore affinita'; 7. I danni verso il committente o verso i terzi sono a carico delle Cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando causati da loro colpa. 8. Igiene e sicurezza: Le Imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni e modificazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento dell'attivita'. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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