Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 maggio 2011
Riconoscimento, al sig. Toska Altin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Toska Altin, nato il 1° aprile 1974 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente sig. Toska e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» il 20 ottobre 2005;
Considerato che il medesimo ha ottenuto il provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a quello analogo albanese;
Considerato che la «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana ha certificato la iscrizione del sig. Toska dal 3 ottobre 2009, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonche' della circostanza che il decreto in esame e' attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;
Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;
Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente;
Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato in data 11 maggio 2009 valido fino all'11 maggio 2011;
Considerato che l'interessato ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

Decreta:

Al sig. Toska Altin, nato il 1° aprile 1974 a Fier (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di avokat quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale forense, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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