(Omissis). Assenti: D'Errico, Celeste, Crispolti. Astenuti: Noto. Favorevoli: Braccio, Calabrese, Cenni, Grimaldi, Grosso, La Cava, Monteleone, Pesce Mattioli, Pianu; Vigneri; Setti, Laurini, Quartuccio, Pasqualis, Nardone, De Rosa. Contrari: nessuno. Il Consiglio Nazionale del Notariato, all'unanimita' dei presenti con l'astensione sopra indicata Viste le delibere adottate nella seduta del 13 gennaio 2011; Considerato che la dotazione del fondo di garanzia, costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, e' oggi determinata in misura non inferiore ad € 7.500.000 a seguito di delibera CNN 3-56/16.12.2006; Considerato: che ad oggi sono pervenute al fondo formali richieste di risarcimento danni per complessivi € 2.150.000 per le quali e' in corso la liquidazione delle somme ai danneggiati; che i Consigli Distrettuali hanno segnalato che si sono verificati nelle rispettive zone fatti che daranno luogo a ulteriori richieste di attivazione del fondo per diversi milioni di euro, ancora non esattamente quantificabili essendo in corso i relativi procedimenti di accertamento da parte della competente Autorita'; Ritenuta la necessita' di integrare ed aumentare la dotazione del fondo per mantenerne la consistenza e assicurarne l'adeguatezza in funzione delle richieste di liquidazione che perverranno; Considerato l'ammontare medio degli onorari notarili repertoriali degli ultimi tre anni;
Delibera
l'obbligo di versamento di ulteriori contributi annui a carico dei notai in esercizio da versare nella misura dell'1% degli onorari repertoriali secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1991, n. 220; che il contributo sia versato per tre anni, a decorrere dall'anno 2011, entro il 26 luglio di ogni anno, con riferimento agli onorari dell'anno solare precedente; per i notai nominati nell'anno 2011 e negli anni seguenti l'obbligo di versamento per tre anni decorrera' dal 26 luglio del secondo anno solare successivo alla loro nomina; resta confermato quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del vigente testo del regolamento. (Omissis). Roma, 9 giugno 2011
Il direttore generale: Pensato |