Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 aprile 2011
Tempi e modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni Sperimentali per l'industria.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' l'allegato 2 del precitato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la soppressione delle Stazioni sperimentali per l'industria ed il trasferimento dei relativi compiti e attribuzioni alle Camere di commercio indicate nel medesimo allegato 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Considerato che l'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, siano individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Stazioni sperimentali per l'industria;
Rilevato che le Stazioni sperimentali per l'industria sono da ritenersi soppresse ai sensi del precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto che le funzioni gia' svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria concorrono al raggiungimento di obiettivi di miglioramento della competitivita' del sistema produttivo nazionale attraverso il servizio di supporto tecnologico di elevato livello scientifico, la promozione e il sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione di personale degli specifici settori produttivi e che debba esserne garantita la prosecuzione;
Ritenuto, nel fissare i tempi e le modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, di assicurare la collaborazione amministrativa delle strutture operanti presso gli enti soppressi al fine di consentire una gestione transitoria delle attivita' in essere in linea con gli indirizzi delle Camere di commercio;
Considerato inoltre che il precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' svolte dalle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato dallo stesso decreto-legge, l'attivita' svolta dai predetti enti continui ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati;
Considerato che le Camere di commercio esercitano i compiti e le funzioni svolte dalle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo;
Ritenuto che, nell'individuare le articolazioni amministrative piu' idonee allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni trasferite, le Camere di commercio dovranno tener conto delle specificita' settoriali delle attivita' gia' svolte dalle Stazioni sperimentali per l'industria, garantendo altresi' l'apporto di competenze tecniche anche mediante il coinvolgimento nella gestione delle attivita' trasferite delle rappresentanze delle organizzazioni imprenditoriali interessate;
Considerato che ai sensi del comma 3, dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni sperimentali che non si sia avvalso della facolta' di opzione, e' stato inserito in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione sperimentale;
Ritenuto, altresi', che la permanenza nell'apposito ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, del personale del ministero dello sviluppo economico, non pregiudica la regolare attivita' ed il funzionamento delle soppresse Stazioni sperimentali, in quanto tale esiguo contingente di personale (18 unita') continua a prestare la propria attivita' lavorativa nelle attuali sedi di assegnazione.

Decreta:

Art. 1

1. La gestione ordinaria delle attivita' delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria prosegue fino al 31 dicembre 2010 nelle forme e con le modalita' adottate dalle Camere di commercio di cui all'allegato 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Entro il 31 dicembre e comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio destinatarie completano le attivita' necessarie per assicurare la piu' efficace gestione attraverso l'utilizzo di forme organizzative camerali, anche in forma associata tra loro, utilizzando eventualmente schemi consortili anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, al fine di:
a) mantenere il rilievo nazionale dell'attivita' svolta;
b) assicurare la riferibilita' dell'azione delle nuove strutture alle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, senza soluzione di continuita', anche nel mantenimento della denominazione di «Stazioni sperimentali per l'industria», con l'originaria specificazione settoriale, e del logo;
c) individuare i soggetti destinatari delle attivita' trasferite;
d) garantire autonomia gestionale in relazione ai diversi settori attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) valorizzare, in relazione alle specificita' settoriali, le attivita' di organismi di ricerca e di supporto tecnologico di elevato livello scientifico in concreto svolte.
3. Nel caso di utilizzo delle forme organizzative di cui al comma 2, da parte delle Camere di commercio interessate, le stesse potranno effettuare accorpamenti delle funzioni gia' attribuite alle soppresse Stazioni sperimentali per motivate esigenze di carattere organizzativo e gestionale, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attivita'. In ogni caso gli atti costitutivi e gli statuti delle organizzazioni costituite ai sensi del comma 2 prevedono che la maggioranza dei componenti degli organi di direzione sia designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attivita' cui e' rivolta l'azione degli enti stessi in proporzione alla contribuzione complessivamente versata.
 
Art. 2

1. Per l'ordinato trasferimento dei compiti, delle attribuzioni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, le Camere di commercio ricevono la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale e la relazione sulla gestione, anche per la parte attinente agli accantonamenti di fine rapporto, alla data del 31 maggio 2010, accompagnati dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti riferita alla medesima data.
 
Art. 3

1. Al fine di mantenere il patrimonio specifico di competenze tecniche e scientifiche del personale delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria a supporto delle funzioni e dei compiti trasferiti, il personale a tempo indeterminato, in servizio presso le medesime Stazioni sperimentali alla data 31 maggio 2010, transita nelle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria.
2. Il personale di cui al comma precedente conserva invariato il trattamento economico fondamentale e accessorio, corrisposto al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con l'attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti nel caso in cui risulti piu' favorevole rispetto a quello previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'art. 7, comma 20, quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La relazione di cui all'art. 2 deve contenere anche tutte le informazioni relative allo stato giuridico ed economico del personale.
4. Il personale inserito nel ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 rimane in tale ruolo e allo stesso continua ad applicarsi la disposizione precitata.
 
Art. 4

1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attivita' produttive nei settori di competenza e i commerci di importazione corrispondenti di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, confluiscono nei bilanci delle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2 dalle Camere di commercio interessate all'esercizio delle funzioni delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria.
2. Sono fatti salvi i contributi obbligatori riscossi dalle Camere di commercio, o da loro Aziende speciali, sino al momento di costituzione delle organizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. Parimenti confluiscono nei medesimi bilanci anche i proventi derivanti dalle attivita' di ricerca eventualmente svolta nonche' quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, le rendite di patrimonio, i lasciti e le donazioni ed ogni eventuale altra entrata. Tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari le Stazioni sperimentali per l'industria soppresse proseguono in capo al soggetto costituito ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente decreto.
4. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, definiti e proposti dagli organi di direzione dalle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono deliberati annualmente con decreto dal Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, nel rispetto dei principi di equita' e proporzionalita', efficienza e sostenibilita', previa individuazione delle imprese tenute al versamento da parte delle organizzazioni di cui all'art. 1 comma 2.
5. Il patrimonio degli enti soppressi, cosi' come rilevato dai documenti contabili redatti alla data del 31 maggio 2010, viene iscritto nei bilanci dalle organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, che ne dispongono a pieno titolo. Sono fatti salvi gli adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali nonche' le modalita' di registrazione contabile del patrimonio e dei beni delle Stazioni sperimentali per l'industria soppresse, adottati dalle Camere di commercio destinatarie, sino al termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto.
6. Le organizzazioni costituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono tenute ad esercitare le funzioni loro attribuite garantendo l'equilibrio di bilancio.
 
Art. 5

1. Le Camere di commercio assumono la titolarita' delle contabilita' speciali di tesoreria unica per la gestione transitoria delle Stazioni sperimentali fino al termine di cui al precedente art. 1, avvalendosi degli istituti tesorieri gia' convenzionati con le Stazioni stesse.
 
Art. 6

1. In relazione alle attivita' di vigilanza in precedenza svolta dal Ministero dello sviluppo economico e fino al definitivo trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti alle Stazioni sperimentali per l'industria, le Camere di commercio destinatarie delle stesse opereranno raccordandosi con il Ministero dello sviluppo economico che assicura allo scopo una sede stabile di collegamento finalizzata al confronto congiunto delle rispettive linee programmatiche, anche con riferimento agli indirizzi della politica industriale e al monitoraggio delle prassi gestionali, nonche' alla definizione di modalita' condivise di comunicazione.
 
Art. 7

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1º aprile 2011

Il Ministro dello sviluppo
economico
Romani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 159
 
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