Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Brindisi» e del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Brindisi e DOC Squinzano per il tramite della regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Brindisi;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 21 e 22 marzo 2011, presente il funzionario della regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
«BRINDISI»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Brindisi» e' riservata ai vini, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, con le tipologie di seguito riportate:
Rosso (anche Novello e Riserva);
Rosato (anche Spumante);
Bianco (anche Spumante);
Negroamaro (anche Riserva);
Negroamaro Rosato (anche Spumante);
Susumaniello;
Chardonnay (anche Spumante);
Malvasia bianca (anche Spumante);
Fiano (anche Spumante);
Sauvignon (anche Spumante);

Art. 2.
Base ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata «Brindisi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
«Brindisi» Rosso e Rosato, minimo 70% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Susumaniello, Montepulciano, Sangiovese e le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico» - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 - da sole o congiuntamente, nella misura massima del 30% .
«Brindisi» Negroamaro o Negro amaro, Rosso e Rosato, minimo 85% Negroamaro; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.
«Brindisi» Susumaniello, minimo 85% Susumaniello; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 15% come sopra identificati.
«Brindisi» Bianco, minimo 80% Chardonnay, Malvasia bianca, da sole o congiuntamente; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura massima del 20%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Chardonnay, minimo 90% Chardonnay; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Malvasia bianca, minimo 90% Malvasia bianca; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Fiano, minimo 90% Fiano; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10% ad esclusione dei moscati.
«Brindisi» Sauvignon, minimo 90% Sauvignon; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Salento-Arco Ionico», nella misura del 10%, come sopra identificati, ad esclusione dei moscati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:



--------------------------------------------------------------------- Tipologia Produzione Titolo alcol. volum.
uva min. nat.
ton./ha %vol --------------------------------------------------------------------- Rosso 15 12 --------------------------------------------------------------------- Rosato anche spumante 15 12 --------------------------------------------------------------------- Negroamaro rosso 15 12 --------------------------------------------------------------------- Negroamaro rosato anche spumante 15 12 --------------------------------------------------------------------- Susumaniello 15 12 --------------------------------------------------------------------- Novello 15 12 --------------------------------------------------------------------- Rosso Riserva 15 12,5 --------------------------------------------------------------------- Negroamaro rosso Riserva 15 12,5 --------------------------------------------------------------------- Bianco anche spumante 13 11 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay anche spumante 13 11 --------------------------------------------------------------------- Malvasia Bianca anche spumante 13 11 --------------------------------------------------------------------- Fianoanche spumante 13 11 --------------------------------------------------------------------- Sauvignon anche spumante 13 11 ---------------------------------------------------------------------



A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.
Le uve unicamente destinate alla produzione delle tipologie Spumante, purche' oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10%.
I vini «Brindisi» Rosso Riserva, «Brindisi» Negroamaro Riserva, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, unicamente come mezzo di soccorso.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni e Latiano, in provincia di Brindisi.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei vini, puo' altresi' consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati in territori limitrofi alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.
I vini «Brindisi» Rosato, «Brindisi» Negroamaro Rosato e «Brindisi» Bianco, «Brindisi» Chardonnay, «Brindisi» Malvasia bianca, «Brindisi» Fiano, «Brindisi» Sauvignon, possono essere prodotti nei tipi Spumante ottenuti per presa di spuma dei corrispondenti vini «tranquilli», mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Per la presa di spuma puo' essere utilizzato: saccarosio; mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine; mosto concentrato rettificato.
La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 50% per il tipo rosato e al 70% per tutte le altre tipologie.
Il residuo delle uve destinate alla produzione del rosato non puo' essere utilizzato per la preparazione del vino «Brindisi» Rosso, bensi' puo' essere utilizzato per la produzione di vini ad Indicazione Geografica Protetta.
Qualora tali rese superino il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Protetta, ma potra' essere destinata alla produzione dei corrispondenti vini Bianco e Rosso a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Brindisi » Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
Per tutte le tipologie, e' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varieta', ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla Denominazione di Origine Protetta e comunque prima della certificazione per l'immissione al consumo.
I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Brindisi» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: etereo caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il Riserva 12,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Negroamaro:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: etereo caratteristico, gradevole e intenso;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; per il Riserva 12,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Negroamaro Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato se giovane;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Negramaro Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
«Brindisi» Susumaniello:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: di frutti di bosco;
sapore: vellutato, persistente e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Bianco:
colore: giallo paglierino tenue anche con riflessi verdolini;
odore: caratteristico, gradevolmente fruttato;
sapore: fresco e fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Chardonnay Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Fiano :
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: sapido, asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Fiano Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Malvasia bianca:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Malvasia bianca Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.
«Brindisi» Sauvignon Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico; da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Brindisi» Novello:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, giustamente persistente, fruttato;
sapore: vellutato armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
zuccheri residui 3%.
I vini Spumante di cui al presente art. 6, possono essere prodotti nelle seguenti tipologie di sapore: da extra brut a extra dry, nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria. E' facolta' del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Sui recipienti di confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Brindisi», ad esclusione delle tipologie Spumante, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente, e capacita' non superiore a litri 9.
Restano esclusi dame e damigiane in vetro e tutti i recipienti in PET di qualsiasi capacita'.
Per tutti i vini di cui all'art. 1, i sistemi di chiusura utilizzati devono essere quelli previsti dalla normativa vigente.
 
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