Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 18 maggio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Tazzini Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Tazzini e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18 luglio 2003 in Italia presso la Universita' degli studi di Siena; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna); Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Tazzini Simona, nata il 17 settembre 1978 a Civitavecchia (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 18 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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