Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 marzo 2011
Individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Poli integrati del Welfare).


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro dipendente»;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», secondo cui i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali;
Visto l'art. 74, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» che, nello stabilire il ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni ed enti ivi richiamati, prevede che le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche e che le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti»;
Visto l'art. 17, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Misure di contenimento della spesa degli enti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che prevede che ai fini della attuazione delle misure di cui all'art. 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali;
Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che i risparmi aggiuntivi conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la citata legge 13 novembre 2009, n. 172 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e i modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 2, commi 52, 222 e 223, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» concernenti disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia del demanio;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Vista la deliberazione consiliare I.N.P.S. del 5 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare INAIL del 1° luglio 1999, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare INPDAP del 27 giugno 2006, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;
Vista la deliberazione consiliare ENPALS del 5 luglio 2006, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente il Regolamento di organizzazione dell'Istituto;
Visti i rispettivi regolamenti di amministrazione e contabilita' degli enti vigilati;
Considerato che l'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", contiene la previsione di modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali;
Considerata la Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 novembre 2008 recante «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione e razionalizzazione e per l'implementazione delle sinergie organizzative degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» propone la realizzazione del modello «Casa del Welfare» ai fini dell'attuazione degli obiettivi fissati dal richiamato art. 74 del decreto legge n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerata la convenzione quadro per la costituzione di poli logistici integrati territoriali stipulata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP in data 5 maggio 2009;
Considerata la necessita', cosi' come previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172, della individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai fini dei risparmi finanziari da conseguire nell'arco del decennio pari a 3,5 miliardi di euro come fissati dall'art. 1, comma 8, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Ritenuto funzionale alla definizione del modello organizzativo un riassetto strutturale delle sedi territoriali delle amministrazioni coinvolte che tenga conto della tendenza in atto relativa alle cessazioni dal servizio del personale e delle riduzioni dei budget di spesa e di unita' entro cui procedere ad assunzioni, nonche' del regime di assunzione generale delineato dal citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle successive norme in materia;
Ritenuto necessario, ai fini del conseguimento dei risparmi delle spese sostenute dalle amministrazioni coinvolte attraverso la razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare delle amministrazioni interessate e della compartecipazione alle spese per il funzionamento delle sedi sul territorio, prevedere, nell'ambito della definizione del modello organizzativo, anche la realizzazione di sinergie di natura logistica, compatibili con l'attuale situazione proprietaria e locativa delle amministrazioni coinvolte, nell'ottica di un piu' generale processo di integrazione dei servizi attinenti al Welfare e di una migliore fruibilita' dei servizi al pubblico;
Considerato che l'art. 1, comma 9, della legge 13 novembre 2009, n. 172 autorizza gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite convenzioni per la valorizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo canoni e oneri agevolati, anche in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali;
Ritenuto di dover disciplinare nel modello organizzativo individuato gli accordi di sede, il coordinamento dirigenziale e l'entita' dei risparmi, i servizi di accoglienza dell'utenza, le attivita' di supporto e quelle di vigilanza, i professionisti e i medici, i beni strumentali e i relativi investimenti, nonche' la cooperazione dei sistemi informativi;

Decreta:

Art. 1
Modello organizzativo «Polo integrato del Welfare»

Il modello relativo al Polo integrato del Welfare definisce le sedi logistiche uniche dove gli utenti possono fruire dei servizi pubblici inerenti alle politiche sul lavoro e sociali, alla tutela delle condizioni di lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla previdenza e assistenza.
Il modello si articola in un sistema flessibile di sinergie e cooperazioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali da esso vigilati, con una gestione coordinata, condivisa e quanto piu' possibile integrata delle attivita' di supporto e istituzionali che sono svolte negli uffici territoriali.
Il coordinamento, la condivisione e l'integrazione riguardano le funzioni istituzionali e di supporto, la programmazione e la direzione delle attivita' delle Sedi, l'organizzazione e la gestione dei servizi all'utenza, il coordinamento e la gestione dei professionisti e dei medici, le attivita' ispettive.
Il modello trova compiuta definizione nelle Sedi logistiche uniche per la realizzazione delle sinergie tra tutte le amministrazioni di cui al presente articolo o, in una fase transitoria, limitatamente a quelle amministrazioni in cui sia possibile l'adozione immediata della nuova organizzazione.
 
Art. 2
Obiettivi

Gli obiettivi strategici che il modello organizzativo deve conseguire, attraverso una specifica programmazione, sono lo sviluppo di nuovi assetti organizzativi territoriali flessibili ai-bisogni locali degli utenti, la realizzazione di un sistema efficiente di erogazione dei servizi e un sistema organizzativo e amministrativo finanziariamente sostenibile e compatibile con le disposizioni in materia di finanza pubblica.
Gli obiettivi operativi consistono in:
incremento del livello di accessibilita' di tutti i servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;
riduzione strutturale della spesa inerente alla sistemazione logistica ottenuta anche con l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione degli immobili strumentali rispetto al triennio precedente l'entrata in vigore del decreto;
riduzione strutturale della spesa di funzionamento conseguente alla gestione unitaria di attivita' strumentali e di supporto, nella misura, a regime, del 30% del costo complessivo sostenuto dalle amministrazioni a pari titolo nel triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto;
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso il ricorso a sinergie dei ruoli professionali, di cooperazioni in tema di approvvigionamento delle risorse umane, tenendo conto della tendenziale riduzione dei contingenti di personale e della disciplina limitativa delle assunzioni.
 
Art. 3
Programmazione

Le amministrazioni assicurano la piena coerenza del piano della performance prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 150, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nonche' dei rispettivi piani di formazione e dello sviluppo dei relativi sistemi informativi con gli obiettivi fissati per la realizzazione del modello organizzativo dei Poli logistici integrati.
Le amministrazioni inseriscono negli obiettivi annuali e pluriennali l'attuazione del modello territoriale, riservando specifici criteri di valutazione e di valorizzazione del merito, nonche', compatibilmente con le risorse disponibili, di incentivazione della produttivita' del personale coinvolto.
La programmazione annuale e triennale elaborata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dagli enti vigilati deve essere pubblicata nei rispettivi siti internet.
 
Art. 4
Ambito territoriale

I Poli logistici integrati del Welfare sono costituiti a livello provinciale e comprendono gli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le sedi territoriali degli enti previdenziali e assicurativi vigilati.
 
Art. 5
Accordo di sede

Le amministrazioni stipulano un accordo per ciascun Polo logistico integrato, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L'accordo di sede individua l'Amministrazione capofila di cui all'art. 11, la ripartizione degli oneri locativi e delle spese di funzionamento in relazione alla superficie occupata, il regime delle responsabilita' sulla sicurezza delle sedi in conformita' con la normativa vigente, l'integrazione delle attivita' e dei servizi fissandone la tempistica, nel rispetto di quanto fissato nel presente decreto.
L'accordo e' sottoscritto dai direttori delle amministrazioni della sede sulla base delle direttive previste dalla cabina di regia di cui all'art. 17.
 
Art. 6
Coordinamento direzionale

Nei Poli logistici integrati e' costituito un comitato composto dai direttori delle amministrazioni partecipanti.
Il comitato svolge la funzione di coordinamento delle attivita' e dei servizi oggetto di cooperazione e integrazione in modo da assicurare l'efficienza complessiva della struttura, l'uniformita' e la coerenza della programmazione dei processi gestionali ed organizzativi.
Il comitato ha competenza nella programmazione e organizzazione dei servizi di accoglienza dell'utenza, dei servizi di supporto e della gestione dell'edificio in cui e' ubicata la sede, nel coordinamento operativo delle attivita' istituzionali integrate e nella programmazione dell'attivita' di vigilanza cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese, salvo esigenze particolari, e riferisce periodicamente alla competente direzione regionale per il monitoraggio sull'attuazione del modello organizzativo.
Il comitato assicura l'attivita' di comunicazione congiunta al personale di Sede, all'utenza, ai soggetti istituzionali e alle RSU nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalle disposizioni vigenti nei rispettivi contratti collettivi.
 
Art. 7
Servizi di accoglienza dell'utenza

I servizi di accoglienza dell'utenza sono realizzati in forma integrata attraverso il coordinamento operativo effettuato dall'Ufficio relazioni con il pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'accordo di sede di cui all'art. 5 del presente decreto sono previsti livelli diversi di integrazione per l'erogazione in sinergia dei servizi di competenza delle singole amministrazioni secondo le direttive espresse dalla cabina di regia prevista nel presente decreto. Le amministrazioni adeguano il proprio sistema informativo alla riorganizzazione dei servizi di cui al presente articolo.
 
Art. 8
Servizi di supporto

Le amministrazioni integrano le attivita' di supporto attraverso specifiche iniziative di collaborazione. L'integrazione deve riguardare gli atti di programmazione degli approvvigionamenti, di comunicazione interna ed esterna, di gestione delle presenze del personale, delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a sede del Polo logistico integrato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, di gestione degli archivi e di quanto funzionale alla riduzione del personale addetto al supporto sulla base di quanto previsto dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni assicurano la piena accessibilita' e integrazione degli archivi cartacei e dei dati in essi contenuti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
 
Art. 9
Attivita' ispettive

In coerenza con gli obiettivi fissati dalla Commissione centrale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e in attuazione degli obiettivi annuali fissati da ciascuna amministrazione, il comitato dei direttori della sede coordina, nel rispetto dell'art. 5 del citato decreto legislativo, iniziative e piani attuativi con azioni congiunte di vigilanza, attraverso l'ausilio delle banche dati e dei sistemi informativi in dotazione presso le amministrazioni partecipanti.
Per la realizzazione di questi interventi congiunti, le amministrazioni nell'ambito delle risorse disponibili destinano risorse finanziarie in maniera integrata per il funzionamento e per le spese di missione del personale ispettivo, nonche' per la specifica incentivazione di detto personale.
 
Art. 10
Professionisti e medici

Le amministrazioni integrano le attivita' istituzionali svolte dai propri professionisti e dai medici, adeguando la programmazione delle attivita', i sistemi informativi di supporto e la gestione dei gabinetti medico diagnostici.
 
Art. 11
Amministrazione capofila

L'amministrazione capofila ha competenza sulla stipulazione e sulla gestione contrattuale e contabile delle spese di locazione e di funzionamento della sede e opera in coerenza con gli indirizzi forniti dal comitato dei direttori di sede, compatibilmente con la programmazione centrale e il budget a disposizione, ferme restando le attribuzioni dell'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 2, comma 222, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
L'amministrazione capofila rendiconta le attivita' e le spese sostenute alle rispettive amministrazioni.
Le amministrazioni individuano nell'accordo di sede l'amministrazione capofila che e' di norma l'amministrazione proprietaria dell'immobile interessato o di cui e' gia' locatrice, ovvero, nell'ipotesi di locazione del tutto nuova, l'amministrazione che occupa la superficie piu' estesa, salvo particolari situazioni logistiche e funzionali, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 12
Beni strumentali

Gli immobili adibiti a sede dei Poli logistici integrati hanno natura strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
La sede per l'attuazione del modello e' individuata presso immobili di proprieta' delle stesse amministrazioni e, ove cio' non fosse possibile, in cespiti in locazione da terzi, che assicurino oneri locativi agevolati, con conseguente messa a reddito delle strutture precedentemente occupate, previo coordinamento dell'Agenzia del demanio, nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 8, comma 4, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nell'ipotesi di immobile di proprieta' di un ente partecipante, il locatore fissa un canone determinato in forma agevolata nella misura ridotta del 30% rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare.
L'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica la congruita' dei canoni, provvede alla stipula e al rinnovo dei relativi contratti, consegna gli immobili locati alle amministrazioni statali interessate; altresi', ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Agenzia esprime apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici.
 
Art. 13
Investimenti per i Poli logistici integrati

Gli enti previdenziali e assicurativi pubblici, tenuto conto della natura strumentale degli immobili di cui all'art. 12, effettuano i relativi investimenti in forma diretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili di proprieta', secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Nell'ipotesi di alienazione di unita' immobiliari strumentali non piu' funzionali alle proprie esigenze, gli enti previdenziali e assicurativi pubblici sono autorizzati a utilizzarne il corrispettivo per l'acquisto di immobili da destinare a sede dei Poli logistici integrati. Le somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato.
I piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri di definizione degli oneri di locazione e di riparto degli oneri di funzionamento inerenti agli immobili dei Poli logistici integrati sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 14
Risparmi

Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, ciascuna amministrazione coinvolta individua le risorse finanziarie necessarie nell'ambito di quelle disponibili, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci.
L'obiettivo finanziario strutturale di riduzione a regime delle spese di locazione e funzionamento e' fissato nella misura del 30% rispetto a quelle complessivamente sostenute per le stesse finalita' nell'ultimo triennio rispetto all'entrata in vigore del presente decreto.
Il conseguimento dell'obiettivo e' accertato mediante decreto direttoriale del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, previa relazione dei Direttori generali degli enti pubblici previdenziali e assicurativi vigilati asseverata dai rispettivi Collegi dei sindaci.
L'ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili e' attuato tramite l'aumento del 40% dell'indice di utilizzazione rispetto ai valori presenti all'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 15
Personale

Per la copertura dei posti vacanti nei Poli logistici integrati, il Ministero e gli enti possono avvalersi delle graduatorie vigenti relative ai concorsi gia' espletati dalle amministrazioni di cui al presente decreto per l'assunzione delle corrispondenti qualifiche professionali, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni e della disciplina vigente in materia di assunzioni.
 
Art. 16
Cooperazione informatica e accesso banche dati

Le amministrazioni adeguano i piani annuali e pluriennali di gestione e sviluppo del proprio sistema informativo.
Le amministrazioni assicurano la piena accessibilita' e interazione delle banche dati nel rispetto della normativa sul trattamento e protezione dei dati personali.
 
Art. 17
Monitoraggio

Le amministrazioni verificano il grado di realizzazione di processi di sinergia e gli effetti finanziari anche ai fini della valutazione della performance organizzativa di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
A tale fine senza nuovi o maggiori oneri e' costituita apposita Cabina di regia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composta dal Segretario generale e dal Direttore generale delle risorse umane e affari generali, nonche' dai Direttori generali degli enti vigilati o loro delegati per materie specifiche, in raccordo con gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Gli organi di controllo delle amministrazioni interessate accertano il grado di realizzazione dei processi di sinergia.
I risultati degli interventi di organizzazione previsti nel presente decreto sono trasmessi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 18
Disposizioni finali

Le amministrazioni adeguano i propri regolamenti di organizzazione alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 marzo 2011

Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011 Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 84
 
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