Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 aprile 2011
Modalita' di comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della verifica del permanere dei requisiti di mutualita', da parte delle banche di credito cooperativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 2513 del codice civile;
Visto l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6/2003;
Visto il comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il comma 2-bis - introdotto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 310/2004 - dell'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
Visto l'art. 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
Visti gli articoli 35 e 51 - primo comma - del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);
Viste le circolari della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991, «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi» e n. 272 del 30 luglio 2008 «Matrice dei conti» e successive integrazioni e aggiornamenti;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2004 di istituzione dell'Albo delle societa' cooperative;
Tenuto conto delle peculiarita' di redazione del bilancio di esercizio delle banche di credito cooperativo, le quali non consentono di utilizzare gli attuali strumenti telematici di comunicazione delle notizie di bilancio al fine della verifica del permanere delle condizioni di mutualita' prevalente;
Viste le precedenti circolari di questa direzione generale, con le quali le banche di credito cooperativo, in considerazione di tali problematiche, sono state sinora temporaneamente esonerate dall'obbligo di compilazione ed inoltro del modello C17 Bilancio;
Tenuto conto del positivo esito delle trattative in tal senso intercorse con la Banca d'Italia, nonche' della definizione delle rispettive aree di competenza in materia;
Ritenuto di dover dare definitiva ed efficace soluzione al problema, in base alla tipologia dei controlli contabili periodicamente effettuati dalla Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla sessione di bilancio dell'esercizio finanziario 2010, l'obbligo di cui al combinato disposto dell'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c. e del comma 4 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per le banche di credito cooperativo, e' assolto mediante l'inoltro, nei termini di legge, della dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'istituto di credito, autenticata ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportata nell'allegato, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto non implica oneri a carico dell'erario.
 
Art. 3

Il presente decreto verra' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: Esposito
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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