Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 maggio 2011 |
Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11, lettere a) e c) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale; Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007, rubricato «Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza», e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, che ha stabilito che, con decreto dirigenziale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' disporre, in via sperimentale, che nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco; Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza delle scommesse, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilita', bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e i conseguenti provvedimenti attuativi; Visto il decreto direttoriale 8 febbraio 2011 concernente «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56; Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2010/627/I del 16 settembre 2010, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni; Considerata la necessita' ed opportunita' di disciplinare le modalita' del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) Aams, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) bingo a distanza, il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile; c) cartella, la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza; d) cartella vincente, la cartella che, in base ai numeri estratti, realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; e) circuito di gioco, ambiente costituito da sale virtuali, esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o piu' concessionari, nel quale i giocatori partecipano alla stessa partita di bingo a distanza; f) concessionario, il concessionario del gioco del bingo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzato all'esercizio del bingo a distanza, nonche' gli altri soggetti di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88; g) estrazione centralizzata, la generazione casuale, da parte del sistema centralizzato, di una serie di numeri interi compresi tra l'uno ed il novanta ambedue inclusi, comunicati al sistema del concessionario fino al numero che determina la combinazione vincente del bingo; h) fase di vendita, il periodo di tempo durante il quale e' consentito al giocatore l'inoltro della richiesta di acquisto di cartelle; i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di bingo a distanza; j) gioco legale e responsabile, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di quelli pubblici; k) palinsesto, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita ed i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonche' dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione; l) premi obbligatori, i premi del bingo e della cinquina, assegnati obbligatoriamente in tutte le partite; m) premi facoltativi, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, fermo restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga; n) premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, premio facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale prestabilita del fondo appositamente costituito, assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito; o) premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo appositamente costituito ha raggiunto l'importo prestabilito come ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita non si realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, assegnato in una delle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato di una unita' per ciascuna partita successiva; p) progressivo di estrazione, i numeri progressivi che, nell'ambito della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione dei numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e del bingo, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29; q) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare l'identita' fittizia del giocatore agli altri giocatori; r) rappresentante del circuito, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la determinazione dei premi, nonche', per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e l'eventuale adozione di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso; s) sala virtuale, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza; t) sistema del concessionario, l'ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza; u) sistema centralizzato, il sistema informatico del controllore centralizzato del gioco di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del concessionario per la convalida della vendita delle cartelle al giocatore, per l'estrazione centralizzata e per il controllo del bingo a distanza; v) contratto di conto di gioco, contratto tra il giocatore ed il concessionario di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dei relativi provvedimenti di attuazione, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza. |
| Art. 2 Autorizzazione all'esercizio del bingo a distanza
1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza, il concessionario inoltra ad Aams apposita istanza corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalita' di svolgimento del gioco, adottate in conformita' con quanto stabilito nel presente decreto, nonche' dall'art. 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nei relativi provvedimenti di attuazione. 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad Aams apposita istanza, sottoscritta da tutti i concessionari, corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalita' di svolgimento del gioco nel circuito di gioco, adottate in conformita' con quanto stabilito nel presente decreto, nonche' dall'art. 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nei relativi provvedimenti di attuazione. 3. Aams autorizza all'esercizio del bingo a distanza i concessionari in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, a seguito della verifica di conformita': a) della relazione tecnico-organizzativa di cui ai commi 1 e 2, rispetto a quanto previsto dal presente decreto; b) delle modalita' di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da Aams con appositi provvedimenti. 4. Qualunque modifica rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-organizzativa, di cui ai commi 1 e 2, e' subordinata alla preventiva comunicazione ad Aams. |
| Art. 3 Sistema del concessionario
1. Il sistema del concessionario assicura: a) il colloquio in tempo reale con i giocatori; b) la vendita delle cartelle e l'assegnazione dei premi, nonche' i rispettivi pagamenti in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai relativi provvedimenti di attuazione; c) la gestione di partite di bingo a distanza. 2. Il sistema del concessionario garantisce la continuita' del servizio, mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilita'. |
| Art. 4 Prezzi delle cartelle
1. Il prezzo delle cartelle e' scelto dal concessionario, per ogni partita, tra gli importi di € 0,01 e multipli fino all'importo massimo di € 5,00. |
| Art. 5 Premi
1. In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 2. Il concessionario puo' adottare, in aggiunta ai premi obbligatori, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali puo' attribuire proprie denominazioni: a) uno o piu' premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso; b) un premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale. 3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, cosi' come variata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, e' costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione: a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che puo' assumere un valore compreso tra 5 e 12; b) al bingo, dell'aliquota percentuale che puo' assumere un valore compreso tra 40 e 63; c) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che puo' assumere un valore compreso tra 0 e 16; d) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che puo' assumere un valore compreso tra 0 e 16. 4. I premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso possono essere adottati in tutte le partite o in una parte di esse, con esclusione delle partite in cui e' attribuibile il bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale. 5. Il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui al comma 3, lettera c), relativi a ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, sono stabiliti dal concessionario e sono comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a). 6. Il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del premio bingo a progressivo di estrazione incrementale sono stabiliti dal concessionario e comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b). 7. Qualora nella stessa partita piu' cartelle realizzino le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, i premi sono ripartiti in parti uguali tra le cartelle vincenti. 8. Il concessionario puo' anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera c), un importo non superiore a € 100.000,00 per ciascuna sala virtuale. Tale importo e' recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco. 9. I concessionari aderenti ad un circuito di gioco possono complessivamente anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera c), un importo non superiore a € 250.000,00. Tale importo e' recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco. 10. L'ammontare dei versamenti, di cui ai commi 8 e 9, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non puo' eccedere l'importo di € 250.000,00. |
| Art. 6 Determinazione dei premi
1. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, secondo le modalita' stabilite da Aams con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), i valori delle aliquote percentuali del montepremi, di cui all'art. 5, comma 3, da assegnare ai premi della cinquina e del bingo ed ai fondi per l'erogazione dei premi facoltativi. 2. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, con le modalita' di cui al comma 1, i valori dei seguenti parametri relativi ai premi facoltativi: a) per ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera c); b) per il premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera d). 3. I valori di cui al comma 2 possono essere adottati a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l'assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza comunicati al sistema centralizzato. |
| Art. 7 Abilitazione del giocatore
1. La partecipazione alle partite del bingo a distanza da parte del giocatore e' subordinata alla titolarita' del contratto di conto di gioco nonche' al rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e relativi provvedimenti di attuazione. |
| Art. 8 Svolgimento della partita
1. Ferme restando le comunicazioni di cui all'art. 6, per ciascuna partita, prima dell'inizio della fase di vendita: a) il concessionario comunica al sistema centralizzato, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle, il numero di cartelle, non superiore a sessanta, costituenti il lotto da assegnare a ciascun giocatore, nonche' l'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso; b) il sistema centralizzato comunica al concessionario il progressivo di estrazione e l'importo relativo ai premi facoltativi eventualmente adottati. 2. Per le partite del circuito di gioco, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 1 da parte di un concessionario, ovvero la difformita' dei dati rispetto a quelli comunicati dal rappresentante del circuito, comporta l'esclusione della sala virtuale del concessionario stesso dalla partita. 3. Per ciascuna partita, il concessionario: a) all'inizio della fase di vendita comunica ai giocatori il prezzo delle cartelle e la durata della fase di vendita; b) successivamente alla chiusura della partita precedente comunica ai giocatori i premi facoltativi eventualmente adottati e per ciascuno di essi il progressivo di estrazione ed il relativo importo; c) nel corso della fase di vendita richiede al sistema centralizzato il numero provvisorio delle cartelle vendute e gli importi provvisori dei premi obbligatori e li comunica ai giocatori, unitamente alla durata residua della fase di vendita. 4. Nel corso della fase di vendita: a) assegna a ciascun giocatore il lotto di cartelle, di cui al comma 1, lettera a); qualora il giocatore intenda acquistare un numero di cartelle superiore a quello costituente un lotto, puo' richiedere l'assegnazione di ulteriori lotti; b) il giocatore inoltra la richiesta di acquisto di cartelle, scelte tra quelle del lotto o dei lotti assegnati; c) il concessionario comunica al sistema centralizzato i dati identificativi delle cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, il codice identificativo del conto di gioco del giocatore e lo pseudonimo; d) il sistema centralizzato convalida l'acquisto delle cartelle richieste dal giocatore e ne da' comunicazione al concessionario; e) il concessionario, a seguito della convalida dell'acquisto da parte del sistema centralizzato, assegna le cartelle al giocatore; f) il concessionario provvede all'addebito del prezzo delle cartelle, secondo le modalita' previste dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi. 5. Al termine della fase di vendita il sistema del concessionario richiede al sistema centralizzato: a) il numero delle cartelle vendute e l'importo di ciascuno dei premi adottati nella partita; b) la serie di numeri della estrazione centralizzata, il progressivo di estrazione della cinquina e del bingo, i premi assegnati nella partita, il codice identificativo delle cartelle vincenti, il codice che identifica il conto di gioco del vincitore e lo pseudonimo; c) l'ammontare dei fondi di cui all'art. 5, comma 3, lettere c) e d). 6. Il concessionario comunica ai giocatori l'ammontare di ciascun premio, la serie dei numeri estratti, il codice identificativo della cartella vincente e lo pseudonimo del vincitore. Successivamente comunica al sistema centralizzato la conclusione della partita. 7. Il concessionario provvede al pagamento dei premi, secondo le modalita' previste dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi. 8. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori inferiore a tre. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori uguale a tre se uno dei giocatori ha acquistato un numero di cartelle superiore al 50% del totale delle cartelle vendute. In tali casi l'importo delle eventuali cartelle vendute e' rimborsato mediante accredito sui conti di gioco dei giocatori. 9. I malfunzionamenti del sistema di gioco, ovvero del sistema centralizzato, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi stessi. |
| Art. 9 Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco
1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variate, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario. 2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti, di cui al comma 1, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66. |
| Art. 10 Obblighi di informazione e tutela del giocatore
1. Il sistema del concessionario rende disponibili a chiunque accede al sito: a) l'informazione relativa ai premi assegnati e, per ciascuno di essi all'ammontare, ai dati identificativi della cartella vincente, al codice identificativo di partecipazione nonche' allo pseudonimo del vincitore, per tutte le partite di bingo effettuate, per un periodo pari ad almeno trenta giorni; b) l'orario di apertura della sala virtuale, con almeno tre giorni di anticipo, e il palinsesto; c) le modalita' ed i tempi di pagamento delle vincite, nonche' di prelievo delle somme dal conto di gioco; d) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione al gioco; e) i testi del presente decreto, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' di ogni ulteriore provvedimento di Aams relativo al bingo ed al gioco a distanza in generale; f) le informazioni in materia di gioco legale e responsabile nonche' eventuali comunicazioni stabilite da Aams; g) il testo della convenzione di concessione; h) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale del concessionario nonche' il numero di concessione; i) il logo istituzionale di AAMS e il logo «gioco legale e responsabile», il link diretto al sito internet di Aams ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante altri canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di Aams; j) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalita' di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione. 2. I dati delle partite di bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a quindici giorni. |
| Art. 11 Garanzie
1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato del gioco, ai sensi dell'art. 9, comma 2, e' garantito secondo le modalita' previste dai provvedimenti di attuazione della citata legge 7 luglio 2009, n. 88. 2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti secondo le modalita' previste dai provvedimenti di attuazione della citata legge 7 luglio 2009, n. 88. 3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del presente decreto, Aams procede all'escussione della cauzione di cui al comma 2 ed utilizza il relativo ammontare per la successiva liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti. |
| Art. 12 Vigilanza, controlli ed ispezioni
1. Aams esercita i poteri di vigilanza e di controllo secondo quanto disposto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, anche mediante accessi senza preavviso presso le sedi del concessionario nonche', per quanto riguarda il sistema del concessionario, anche presso eventuali fornitori. |
| Art. 13 Decadenza e revoca delle autorizzazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, dalle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo, nonche' dall'art. 24, commi 24 e 25, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, le autorizzazioni di cui all'art. 2 sono soggette alla decadenza o alla revoca: a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto; b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonche' dalla normativa tributaria. 2. Nei casi di particolare gravita' sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 2, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di Aams e dei giocatori, Aams puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da Aams. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilita' a carico di Aams, ne' nei confronti del concessionario, il quale nulla potra' richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, ne' nei confronti dei terzi. |
| Art. 14 Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, rubricato «Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza», e successive modificazioni. 2. Le autorizzazioni all'esercizio del bingo a distanza gia' rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, ai concessionari del gioco del bingo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni del presente decreto entro la data di sottoscrizione dell'atto di integrazione di cui all'art. 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88. 3. Le autorizzazioni all'esercizio del bingo a distanza gia' rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, ai concessionari del gioco del bingo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che non hanno presentato la richiesta di integrazione della convenzione, per l'esercizio dei giochi a distanza, cessano di avere efficacia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale 8 febbraio 2011 concernente «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato entro l'8 aprile 2011 istanza per la procedura di integrazione di cui al comma 22 del citato art. 24, possono presentare l'istanza di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto. In ogni caso, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono efficaci a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di integrazione di cui all'art. 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88. 5. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 24 maggio 2011
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 180 |
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