Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 marzo 2011 |
Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e successive modificazioni; Visto l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successiva rettifica, nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005 Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei Paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 29, commi 8 e 9; Visti i decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale; Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali; Visto il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali; Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14 gennaio 2009 e dell'11 giugno 2009; Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010; Ritenuto necessario rivedere le classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalita' del presente decreto; Acquisito il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali con nota del 28 giugno 2010; Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, resi il 22 dicembre 2010; Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione di cui al punto 1) del citato parere della VII Commissione della Camera, in quanto verrebbe ad essere modificato il percorso formativo approvato in conformita' a quello allegato al DI n. 87/2009; Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad alcune tra le osservazioni indicate dalla VII Commissione della Camera, laddove non incidano sulle autonome competenze delle universita', mentre altre verranno prese in considerazione nel provvedimento che definira' i requisiti di cui all'art.1, comma 5, del presente provvedimento; Considerato, inoltre, che la revisione delle attuali classi L-43 ed LM-11, di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e' stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 2010, in corso di registrazione, e che con il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, n.302 e' stato istituito il diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;
Decreta
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante. 2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle Universita', ai sensi del presente provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni. 3. Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente. 4. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004. 5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto. 6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle universita' previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5. 7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le universita' prevedono l'inserimento di tali corsi nel regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico. 8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresi', ai corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' ai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009. |
| Art. 2
1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le universita' specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86/2009, in attuazione dell'art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono aver acquisito le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n. 86/2009. 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi' assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le attivita' formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12. 4. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 , lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa. 6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'universita' ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50%. |
| Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti formativi per ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. Il numero massimo degli esami e' 30. 3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. |
| Art. 4
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente. 2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita' formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non puo' essere superiore al trenta per cento. 3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004. |
| Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attivita' professionale del Restauratore di Beni Culturali. 2. La prova finale: a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva. b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita' Culturali ; 3. La Commissione per la prova finale e' composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attivita' professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designera' i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. |
| Art. 6
1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 2. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. |
| Art. 7
1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del DM 28.12.2010, di cui in premessa. 2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante e' consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le universita' ne disciplinano le modalita', riconoscendo almeno i CFU gia' acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso. 3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita' Culturali, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 marzo 2011
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Gelmini
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi
Registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 79. |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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