Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario)
LEGGE 8 giugno 2011, n. 85
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta giorni»;
e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;
f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;
g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia' stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bossi, Ministro delle riforme per il
federalismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4299):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) e dal Ministro per le regioni e coesione territoriale (Fitto) il 19 aprile 2011.
Assegnato alle Commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VI (finanze), in sede referente, il 27 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 3 e 4 maggio 2011.
Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2729):
Assegnato alla 1^ Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 20 maggio 2011 con pareri delle Commissioni 5^, 6^ e Questioni regionali
Esaminato dalla 1^ Commissione, in sede referente, il 24 e 25 maggio 2011.
Esaminato in aula il 24 maggio 2011 ed approvato il 1° giugno 2011.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 23 e 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione), come modificati dalla presente
legge:
"Art. 2. Oggetto e finalita' - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo
119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso
la definizione dei principi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario e la
definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di
comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al
fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di
presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
essi sono possibili, a parita' di funzioni amministrative
conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di
misure per la completa compensazione tramite modifica di
aliquota o attribuzione di altri tributi e previa
quantificazione finanziaria delle predette misure nella
Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi
sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o
qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della presente legge abbiano
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure
sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera
e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e
possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie,
e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
secondo quanto disposto dall' articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di
responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'
articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate
dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da
finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti
per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta
giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel
termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera,
approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere.
Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per
cui l'intesa non e' stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 3. Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale - 1. E' istituita la Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
composta da quindici senatori e da quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da
rispecchiarne la proporzione. Il presidente della
Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione
si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina del presidente, per l'elezione di due
vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all' articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo
5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
6.Qualora il termine per l'espressione del parere scada
nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 16. Interventi di cui al quinto comma dell'
articolo 119 della Costituzione - 1. I decreti legislativi
di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione
dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle modalita' in base alle quali gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati
con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai
comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta'
territoriali, con particolare riguardo alla realta'
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti
della persona, alla collocazione geografica degli enti,
alla loro prossimita' al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate
del Paese e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli
squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona; l'azione per la
rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e
sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua
attraverso interventi speciali organizzati in piani
organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate
nella destinazione;
e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi
e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L'entita' delle risorse e' determinata dai
medesimi provvedimenti.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i
requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione.
Art.. 23. Norme transitorie per le citta' metropolitane
- 1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino
alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria
riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il
sistema elettorale delle citta' metropolitane che sara'
determinata con apposita legge, la disciplina per la prima
istituzione delle stesse.
2. Le citta' metropolitane possono essere istituite,
nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui
sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La
proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20
per cento dei comuni della provincia interessata che
rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60
per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per
cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino
almeno il 60 per cento della popolazione.
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2
contiene:
a) la perimetrazione della citta' metropolitana, che,
secondo il principio della continuita' territoriale,
comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio
metropolitano coincide con il territorio di una provincia o
di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio della citta'
metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della citta'
metropolitana, che definisce le forme di coordinamento
dell'azione complessiva di governo all'interno del
territorio metropolitano e disciplina le modalita' per
l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio
provvisorio di cui al comma 6, lettera b).
4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa
acquisizione del parere della regione da esprimere entro
novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i
cittadini della provincia. Il referendum e' senza quorum di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in
mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il
quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi
diritto.
5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per
il federalismo, per la semplificazione normativa e per i
rapporti con le regioni, e' disciplinato il procedimento di
indizione e di svolgimento del referendum di cui al comma
4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in quanto compatibili.
6. Al fine dell'istituzione di ciascuna citta'
metropolitana, il Governo e' delegato ad adottare, entro
quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro
per la semplificazione normativa e del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o
piu' decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione della citta' metropolitana in
conformita' con la proposta approvata nel referendum di cui
al comma 4;
b) istituzione, in ciascuna citta' metropolitana, fino
alla data di insediamento dei rispettivi organi cosi' come
disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea
rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della
citta' metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che
fanno parte della citta' metropolitana e dal presidente
della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti,
gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai
componenti del consiglio provvisorio della citta'
metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei
rispettivi organi cosi' come disciplinati dalla legge di
cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono
la citta' metropolitana assicura loro una piu' ampia
autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente
alla complessita' delle funzioni da esercitare in forma
associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni
concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse
finanziarie alle citta' metropolitane, con riguardo alla
popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni
fondamentali della provincia sono considerate, in via
provvisoria, funzioni fondamentali della citta'
metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei
suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalita' di cui alla lettera
e), siano altresi' considerate funzioni fondamentali della
citta' metropolitana, con riguardo alla popolazione e al
territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione
dei servizi pubblici;
3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo
economico e sociale.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti,
sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza
unificata, che rendono il parere nel termine di trenta
giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da rendere entro trenta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono
soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di
insediamento degli organi della citta' metropolitana,
individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede
altresi' a disciplinare il trasferimento delle funzioni e
delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti
alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove
perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo
statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato
dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro
insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina
per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della
provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area
metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di
ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio
della citta' metropolitana ovvero in altra provincia gia'
esistente, nel rispetto della continuita' territoriale.
Art. 27. Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo
2 definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo.".



 
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