Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 12 maggio 2011
Modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento per l'anno 2009, relative al Fondo per lo sviluppo delle isole minori.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali

Visto l'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone;
Visto l'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato articolo 2, comma 41, stabilisce che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni - ora Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati;
Visto in particolare, l'allegato "A" dell'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;
Vista la nota dell'istituto Geografico militare del 25 febbraio 2010, con la quale viene trasmesso il "Compendio delle isole minori d'Italia" che reca, per ciascuna isola minore individuata nell'allegato "A" citato, la superficie e gli abitanti residenti sull'isola secondo i dati disponibili piu' recenti alla data della relazione;
Visti i dati ISTAT riferiti all'anno 2010 relativi al Comune di Favignana, non ricompreso nel Compendio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell' 11 marzo 2011, che disciplina i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori ed, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce i settori di intervento e le priorita' dei progetti 2009; l'articolo 5 che prevede la successiva definizione con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali del limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a presentare domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati nel precedente articolo 3, e le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari, nonche' il termine massimo di realizzazione degli stessi, e l'articolo 6 che fissa le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento per l'anno 2009;
Considerato che la gestione del Fondo e' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2008, con il quale al Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi - Consigliere della Corte dei conti - e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, ed e' stata assegnata la titolarita' del Centro di responsabilita' amministrativa n. 7 "Affari Regionali" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l° ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2011 (di seguito solo d.P.C.M.), definisce il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun Comune legittimato a presentare domanda di finanziamento, secondo i criteri indicati nell'articolo 3 dello stesso decreto, definisce altresi' le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari, nonche' il termine massimo di realizzazione degli stessi.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. I Comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui all'allegato "A" dell'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono i soggetti legittimati a presentare i progetti e la richiesta del relativo finanziamento ed in particolare, come specificato nell'articolo 3 del d.P.C.M, sono soggetti beneficiari i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate.
2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai Comuni ovvero dal Comune "capo-fila" nel caso di aggregazioni temporanee tra Comuni, secondo le modalita' indicate dall'articolo 6 del d.P.C.M.
 
Art. 3

Criteri per la determinazione del limite massimo di finanziamento
2009

1. Lo stanziamento del Fondo di sviluppo delle isole minori per l'anno 2009 ammonta a euro 20.000.000,00.
2. In applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. sono definiti nella Tabella A, allegata al presente decreto, i limiti massimi di finanziamento per Comune legittimato, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Geografico militare con la relazione richiamata in premessa "Compendio delle isole minori d'Italia" e risultanti dalla rilevazione ISTAT per il Comune di Favignana.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, con allegati i relativi progetti, devono essere compilate in modo esaustivo secondo le schede allegate (Scheda di sintesi, allegato 1, allegato 2, allegato 3. disponibili sul sito http://www.affariregionali.it) e devono essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali - Ufficio IV, Via della Stamperia, n. 8, Roma, CAP 00187, sia in cartaceo che in formato elettronico. Il progetto in formato elettronico va inviato al seguente recapito: ufficioIV.dar@palazzochigi.it.
2. Le domande, sottoscritte dal rappresentante legale del Comune proponente ovvero del Comune capo-fila nel caso di aggregazioni temporanee di comuni, devono pervenire entro il termine perentorio del 20 luglio 2011.
3. La documentazione relativa ai progetti deve indicare:
a) la descrizione del progetto che si intende realizzare con l'indicazione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione, del profilo dell'utenza interessata, dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' della vita; si richiama in proposito l'attenzione sulla condizione riportata dall'articolo 6, comma 4 del d.P.C.M. secondo cui ciascun Comune, da solo o in aggregazione, puo' presentare un solo progetto;
b) il settore di intervento, con riferimento a quanto stabilito nel comma 1 dell'articolo 4 del d.P.C.M.;
c) la corrispondenza del progetto agli elementi di priorita' indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, dello stesso art. 4;
d) i Comuni partecipanti, nel caso di aggregazioni di comuni andra' compilato un documento unico secondo il facsimile allegato al presente decreto (allegato 3);
e) l'area interessata dal progetto;
f) l'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entita' complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato degli interventi;
g) la previsione dei costi di realizzazione complessivi del progetto e l'articolazione dettagliata delle voci di spesa; il finanziamento richiesto, specificando, per i progetti cofinanziati, la quota a carico dello stesso richiedente ovvero di altri soggetti pubblici o privati;
h) i tempi e le fasi di realizzazione del progetto (cronoprogramma fisico finanziario), che dovra' essere completato entro ventiquattro mesi, se non avente ad oggetto la realizzazione di opere, o entro quarantotto mesi, qualora preveda la realizzazione di opere; termini decorrenti dalla data di concessione del finanziamento;
i) l'indicazione del referente del progetto.
 
Art. 5
Valutazione dei progetti e procedure di esclusione

1. I progetti sono valutati sulla base dei criteri previsti dal d.P.C.M.1° ottobre 2010.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono dichiarate inammissibili o non idonee, per mancanza dei requisiti, le domande di finanziamento dei progetti:
presentati da soggetti diversi da quelli legittimati, indicati dal combinato disposto degli articoli 2, 3 e 6 del d.P.C.M.;
che non rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 4, 5 e 6 del d.P.C.M.;
non idonei a conseguire obiettivi riconducibili ai settori di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M.;
ai quali non sia stata assegnata priorita' secondo le indicazioni dello stesso articolo 4, comma 2 del d.P.C.M.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 12 maggio 2011

Il capo dipartimento: Manfredi Selvaggi
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone