Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 aprile 2011 |
Criteri per l'iscrizione di varieta' di canapa al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie. |
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IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varieta' di specie agricole ed orticole»; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale, in attuazione della direttiva 2010/46/UE del 2 luglio 2010 della Commissione europea che modifica le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'adozione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di canapa; Ritenuto pertanto di approvare i nuovi criteri, nella versione esaminata dalla Commissione sementi sopra menzionata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al registro nazionale, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varieta' di specie di canapa, cosi' come specificati nel documento allegato che fa parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, la procedura di iscrizione delle varieta' di specie di canapa e' pertanto soggetta ai criteri di cui al documento allegato approvato con il precedente art. 1 e contestualmente non sono piu' applicabili le procedure stabilite dal decreto 10 maggio 1984, esclusivamente nelle parti modificate attraverso il citato documento allegato. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2011
Il direttore generale: Blasi |
| Allegato Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varieta' di canapa (Cannabis sativa L.)
CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI CANAPA Premessa. Criteri e procedure per l'iscrizione di canapa al Registro nazionale di varieta' sono stati predisposti in collaborazione tra: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), Regione Emilia Romagna, Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE), CRA - Centro di ricerca per le colture industriali (CRA - CIN) e Azienda sperimentale Tutela ambientale. 1. Parte generale. 1.1. Gestione delle prove. L'esecuzione delle prove per l'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' viene gestita dal Centro di coordinamento, nominato dal MiPAAF che, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti degli organismi che effettuano le prove, ha il compito di: esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore, proporre localita' e varieta' testimoni per la prova agronomica, predisporre l'elaborazione dei risultati delle prove. Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in: ricevimento campioni di seme o piantine, reperimento campioni di seme varieta' di riferimento, preparazione schemi sperimentali, preparazione schede di raccolta dati, preparazione campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attivita' sperimentale, effettuazione sopralluoghi alle prove di campo o in serra, elaborazione statistica dei risultati ottenuti, preparazione ed invio fascicoli al MiPAAF e alla Commissione Sementi, preparazione ed invio fascicoli al costitutore. Il Centro di coordinamento puo' consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere. 1.2. Questionario tecnico. Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del Questionario tecnico che viene fornito dal costitutore in allegato alla domanda di iscrizione al registro. Il questionario (allegato n. 1) deve indicare per la varieta' candidata: genealogia, descrizione morfologica, caratteristiche agronomiche e qualitative compresa la destinazione d'uso, modalita' con le quali e' stata ottenuta, caratteristiche che la differenziano dalle altre varieta' note piu' simili. Il questionario tecnico di un ibrido deve comprendere la descrizione dei relativi parentali e delle linee componenti (punto 4.3 dell'allegato n. 1). In applicazione dell'art. 19 comma 10 della legge n.1096 del 25 novembre 1971, la parte confidenziale offre ai costitutori di varieta' ibride e sintetiche la possibilita' di richiedere un trattamento riservato dei dati riguardanti le linee parentali per le varieta' ibride e dei componenti per le varieta' sintetiche (allegato 1.1). Qualora venga richiesta l'iscrizione di un componente ai sensi dell'art. 15, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 si procede alla sola effettuazione della prova descrittiva. 1.3. Modalita' e tempi per la presentazione della domanda. La domanda per l'iscrizione della nuova varieta' deve pervenire: in originale, completa del questionario tecnico, della scheda descrittiva ove disponibile e della restante documentazione necessaria, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; in copia alla Regione in cui ha sede il Centro di coordinamento; in copia al Centro di coordinamento, se diverso dalla Regione sopracitata, completa di questionario tecnico e scheda descrittiva, preferibilmente in formato elettronico, entro il: 15 gennaio. 1.4. Materiale da inviare al Centro di coordinamento. Il Richiedente deve inviare al Centro di coordinamento il seguente materiale: a) per le varieta' a libera impollinazione: primo anno, 2 kg di sementi della varieta' (circa 130.000 semi); secondo anno, 3 kg di sementi della varieta' (circa 180.000 semi); b) per gli ibridi: primo anno, 2 kg di sementi dell'ibrido (circa 130.000 semi); secondo anno 3 kg di sementi dell'ibrido (circa 180.000 semi). Al primo anno di prova, oltre alla semente dell'ibrido, devono essere inviati anche i componenti: 0,2 kg di sementi del componente maschile (circa 12.000 semi); 0,2 kg di sementi del componente femminile (circa 12.000 semi); 0,2 kg di sementi di ciascuna delle linee che originano i componenti dell'ibrido stesso (nel caso di ibridi a 3 o piu' vie) (circa 12.000 semi), entro il: 15 febbraio; c) per le varieta' propagate vegetativamente: 80 giovani piante in vasetto in stato vegetativo (non in fioritura), entro il: 15 marzo. Se i componenti e/o le linee sono iscritte o protette in Italia non e' richiesto l'invio del seme. Nel caso che, sui componenti, sia necessario un approfondimento al secondo anno di prova, il Centro di coordinamento, di intesa con il Ministero, puo' chiedere un nuovo invio di sementi. Qualora le sementi siano trattate con antiparassitari il costitutore deve indicare: prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalita' d'impiego ed allegare la scheda di sicurezza del formulato. Le caratteristiche di germinabilita', purezza specifica e sanita' del seme non devono essere inferiori agli standard previsti dalla direttiva 2002/57/CE e successive modifiche. Le piantine inviate devono essere sane, vigorose e non affette da malattie o parassiti, inoltre non devono essere state sottoposte a trattamenti con prodotti che possano mascherare l'espressione dei caratteri della varieta', ad eccezione di specifiche richieste da parte delle autorita' competenti. Nel caso che le piantine abbiano subito trattamenti e' necessario indicare il principio attivo utilizzato. Lo sviluppo delle piantine deve permettere l'espressione di tutte le caratteristiche della varieta' nel primo ciclo di prova. Le piantine, nella fase precedente la consegna al Centro di coordinamento, devono essere allevate con un fotoperiodo di 18 ore di luce e 6 di buio per garantire un regolare sviluppo e senza anticipare la fioritura. L'invio del materiale per la prova descrittiva e per la prova agronomica e di utilizzazione della varieta' candidata non pregiudica la sua possibile protezione. 1.5. Numero di localita'. La prova descrittiva viene realizzata in una localita' per anno avente condizioni pedo-climatiche piu' simili a quelle degli areali di maggiore diffusione e della tipologia riproduttiva della specie. La prova agronomica verra' realizzata in almeno tre localita' per anno, di cui: due al centro-nord e una al centro-sud. Nel caso di analisi su varieta' a propagazione vegetativa la prova avviene in serra (a meno di diversa indicazione del costitutore) in una localita', combinando prova descrittiva e agronomica. 1.6. Accertamenti speciali. Su richiesta del costitutore (da segnalare ai punti 7. e 10. del Questionario Tecnico) possono essere effettuati accertamenti speciali purche' ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF. 1.7. Durata delle prove. Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate normalmente in due cicli indipendenti di prova. Nel caso di varieta' a propagazione vegetativa, se il costitutore lo richieda, potranno essere realizzati piu' cicli di prove nello stesso anno, sempre secondo lo schema di cui al punto 1.5. 2. Prova descrittiva. Scopo della prova descrittiva e' l'identificazione della nuova varieta' mediante l'accertamento dei requisiti di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'. Detta prova e' effettuata sulla nuova varieta' e, nel caso di ibrido o varieta' sintetiche, anche sui relativi parentali o componenti. La prova comprende l'allevamento in parcella per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici. Per le varieta' propagate vegetativamente la prova sara' condotta in serra. 2.1. Condizioni della prova. La prova viene realizzata adottando uno schema sperimentale a blocchi randomizzati con 2 repliche. Per le varieta' propagate per seme ogni parcella deve contenere almeno 100 piante ciascuna con una densita' finale di 15 piante per m². Per le varieta' propagate vegetativamente ogni parcella deve contenere almeno 10 piante con una densita' finale di 5 piante per m². Per la valutazione delle linee parentali o dei componenti ogni parcella deve contenere almeno 50 piante con una densita' finale di 15 piante per m². La valutazione dei parentali e dei componenti, salvo ulteriori approfondimenti, e' effettuata solo al primo ciclo. Nel secondo ciclo di prova, una replica deve essere affiancata da almeno due file allestite con il seme del primo ciclo per un confronto dei materiali genetici inviati nel biennio. La distanza tra le file deve essere di 0,45 m circa. Di seguito vengono riportate le dimensioni di riferimento delle parcelle: Lunghezza: 5 m Larghezza: 2,7 m Distanza sulla fila: 0,15 m circa Distanza tra le file: 0,45 m circa Numero di file: 6 Le tecniche colturali da adottarsi nel campo di prova devono assicurare un ottimale sviluppo delle piante al fine di una migliore espressione dei caratteri. Essendo la canapa molto sensibile alle condizioni ambientali le osservazioni sulle piante di bordo devono essere evitate. 2.2. Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali. Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilita' della varieta' in prova rispetto a quelle note. La collezione deve essere costituita da: materiale vegetale di propagazione; schede descrittive; documentazione fotografica della varieta' negli stadi piu' significativi dello sviluppo; ogni altra utile informazione. La collezione deve comprendere: le varieta' iscritte o protette a livello comunitario; le varieta' protette negli stati aderenti all'UPOV; ogni altra varieta' di comune conoscenza; nel caso di ibridi, tutti i componenti delle varieta' ibride di comune conoscenza. Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificate le varieta' testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilita'. I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali. 2.3. Raggruppamento delle varieta'. Sulla base delle informazioni fornite dal costitutore attraverso il questionario tecnico e al fine di facilitare la valutazione della distinguibilita', le varieta' candidate devono essere raggruppate sulla base dei seguenti caratteri: a) solo per le varieta' propagate per seme: epoca di inizio della fioritura (50% delle piante con almeno un fiore femminile in antesi) (car. 13.); b) Pianta: espressione sessuale (car. 16.); c) Pianta: altezza (car. 18.). Le varieta' da utilizzare come testimoni sono quelle che vengono considerate piu' simili in rapporto a tale confronto. Viene tenuta presente nella scelta anche l'origine genetica della varieta' in prova. 2.4. Valutazione della distinguibilita'. Una nuova varieta' e' considerata distinta se essa si differenzia chiaramente per uno o piu' caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varieta' di cui e' nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione. L'elenco dei caratteri morfo-fisiologici per ciascuna specie e' riportato nell'allegato 2. Per valutare la distinguibilita' delle varieta' ibride si effettua un esame preliminare sulla base delle linee parentali e della formula secondo le seguenti modalita': a) descrizione delle linee parentali con i caratteri della scheda di cui all'allegato n. 2; b) controllo dell'originalita' dei componenti comparati con quelli piu' simili in confronto con la collezione di riferimento; c) verifica dell'unicita' della formula dell'ibrido rispetto a quelle degli ibridi di comune conoscenza; d) valutazione della distinguibilita' dell'ibrido con quelli di formula similare. 2.4.1. Caratteri qualitativi. Nel caso di caratteri qualitativi, non misurabili quantitativamente, due varieta' sono considerate distinte quando uno o piu' caratteri hanno differente stato di espressione. 2.4.2. Caratteri quantitativi. Nel caso di caratteri quantitativi che mostrano una scala continua di espressione sia che questa possa essere osservata sia misurata, due varieta' sono differenti se l'espressione del carattere differisce di almeno uno stato di espressione. 2.4. Valutazione dell'omogeneita'. Tutte le osservazioni relative all'omogeneita', devono essere effettuate su almeno 40 individui o parti di essi. La valutazione dell'omogeneita' e' in funzione alla tipologia del materiale osservato e precisamente: a) Varieta' a libera impollinazione: la variabilita' all'interno della nuova varieta' non deve superare quella di varieta' simili gia' conosciute; b) Ibridi: si utilizza la tabella sottostante, nella quale e' indicato (con probabilita' di accettazione di almeno il 95% e popolazione standard = 2 %) il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneita' non e' giudicata conforme.
---------------------------------------------------------- Numero di piante Giudizio negativo se il totale per parcella dei fuori-tipo e' superiore a: ---------------------------------------------------------- 0-5 0 ---------------------------------------------------------- 6-18 1 ---------------------------------------------------------- 19-41 2 ---------------------------------------------------------- 42-69 3 ---------------------------------------------------------- 70-99 4 ---------------------------------------------------------- 100-131 5 ---------------------------------------------------------- 132-165 6 ----------------------------------------------------------
c) Varieta' propagate vegetativamente e linee parentali: si utilizza la tabella sottostante, nella quale e' indicato (con probabilita' di accettazione di almeno il 95% e popolazione standard = 1 %) il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneita' non e' giudicata conforme.
---------------------------------------------------------- Numero di piante Giudizio negativo se il totale per parcella dei fuori-tipo e' superiore a: ---------------------------------------------------------- 1-5 0 ---------------------------------------------------------- 6-35 1 ---------------------------------------------------------- 36-82 2 ---------------------------------------------------------- 83-137 3 ---------------------------------------------------------- 138-198 4 ----------------------------------------------------------
d) Varieta' monoiche propagate da seme: puo' essere accettato un massimo del 5% di piante maschili. 2.5. Valutazione della stabilita'. Una varieta' e' stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione. Il requisito di stabilita' e' dato per acquisito laddove e' accertato il requisito di omogeneita' e differenziabilita'. 2.6. Scheda descrittiva. Viene riportato in allegato 2 la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare. Il rilievo relativo al carattere 28 (contenuto di fibre di tiglio) e' effettuato sul campione proveniente dalla prova agronomica, tranne per le varieta' a propagazione vegetativa dove e' valutato sul materiale proveniente dalla prova descrittiva. 3. Prova agronomica. Scopo della prova agronomica e' quello di valutare per ciascuna varieta' e in confronti con testimoni specifici, le caratteristiche agronomiche e tecnologiche, la eventuale adattabilita' agli areali di coltivazione, nonche', su indicazione del costitutore, particolari attitudini e caratteristiche. 3.1. Testimoni varietali: criteri di scelta. La varieta' in iscrizione deve essere confrontata con varieta' di riferimento scelte tra le varieta' piu' certificate e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto deve seguire il principio di specificita' del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificita' deve tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocita' e di altri caratteri bio-agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialita' produttiva e del tipo di utilizzazione, nonche' di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse. I testimoni varietali sono individuati dal Centro di coordinamento e sono periodicamente aggiornati, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali. 3.2. Localita': criteri di scelta. Le localita' di prova devono essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici di maggiore diffusione della specie. 3.3. Modalita' di realizzazione della prova. Le modalita' di realizzazione della prova, a seconda della destinazione d'uso, sono riportate nell'allegato n. 3. In ogni localita' di prova deve essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie. 3.4. Determinazioni qualitative. Scopo delle determinazioni qualitative e' la valutazione dell'utilizzazione della produzione secondo gli usi standard per la specie. Le analisi previste e le metodiche di riferimento sono riportate negli allegati 3, 4 e 5. 3.5. Valutazione dei risultati. I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati nell'allegato n.3. 4. Iscrizione con un anno sotto sorveglianza ufficiale. Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varieta' al registro, il costitutore ha facolta' di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varieta' ad un solo anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale. In questo caso e fin dal 1° anno di prove, il costitutore deve: inviare la domanda di iscrizione entro il 15 gennaio secondo le modalita' previste al punto 1.2 e 1.3; indicare che intende avvalersi della possibilita' fornita dal presente paragrafo, comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le analisi di qualita'. Il costitutore, inoltre, deve comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove. Le prove condotte dal costitutore devono essere eseguite in conformita' ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle localita'. Il costitutore deve altresi' inviare al Centro di coordinamento entro il 15 febbraio un campione di 250 semi per la varieta' e 250 semi per ciascun parentale e componente. Il Centro di coordinamento provvedera' ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore. Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) oltre alla conferma della domanda di iscrizione, che dovra' pervenire entro il 15 gennaio ai destinatari indicati al punto 1.3, dovranno essere inviati: i risultati della prova descrittiva effettuata secondo le modalita' indicate al punto 2 e la valutazione dell'omogeneita'; i risultati della prova agronomica sulla varieta' eseguita secondo il protocollo d'esame riportato nell'allegato n. 3; i risultati delle determinazioni qualitative eseguite secondo le metodiche di riferimento riportate negli allegati n. 4 e 5; i risultati di eventuali accertamenti speciali. Al Centro di coordinamento i risultati delle prove devono essere inviati in forma elettronica. Per l'anno di prova ufficiale il costitutore deve inviare entro il 15 febbraio il materiale indicato al paragrafo 1.4 per il primo anno. Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, su parere della Commissione Sementi, d'intesa con il costitutore, dispone l'effettuazione di un ulteriore anno di prova. 5. Rapporti con il costitutore. Il costitutore deve essere informato tempestivamente dal Centro di coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove. Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varieta' vengono messi a disposizione del costitutore interessato. Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varieta' vengono messi a disposizione del costitutore interessato dopo le valutazioni della Commissione Sementi. 6. Costi delle prove. I costi delle prove effettuate secondo le modalita' previste nel presente protocollo sono riportati nell'allegato n. 6. Eventuali accertamenti speciali, di cui al punto 1.6, sono definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF; la loro effettuazione e' subordinata all'accettazione da parte del costitutore delle condizioni definite dal protocollo per l'esecuzione dell'accertamento speciale e del relativo costo. Qualora il costitutore si avvalga della possibilita' di cui al precedente punto 4 il costo, relativamente all'anno di prova realizzato a sua cura, e' limitato alla spesa di coordinamento. Elenco degli allegati 1) Questionario tecnico 2) Scheda descrittiva 3) Protocolli esecuzione prove agronomiche 3.1. varieta' da fibra e canapulo; 3.2. varieta' da olio; 3.3. varieta' a duplice attitudine: fibra-canapulo e olio 3.4. varieta' da becchime o consumo umano diretto; 3.5. varieta' a moltiplicaione vegetativa. 4) Protocollo determinazione THC 5) Protocollo determinazione resa in fibra 6) Costi delle prove |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3.1 PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETA' DA FIBRA E CANAPULO Varieta' testimoni. Le varieta' testimoni devono: essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso; essere riviste periodicamente (punto 3.1). Nel periodo di prova le varieta' candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni. Metodologia sperimentale. Per le prove agronomiche e' utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m² con distanza fra file di circa 20 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varieta' e' determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 100/110 piante/m². Allorche' le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 5 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita, all'interno della parcella, un'area di saggio della dimensione di 1 m². In ogni localita' di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Sulla parcella devono essere effettuati i seguenti rilievi: Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003); Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302); Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti; Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimita' della raccolta. La raccolta avviene in corrispondenza della piena fioritura quando tutte le piante hanno almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302). Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalita' e area cui devono riferirsi: 1. Valutazione del THC. Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4. 2. Sull'apposita area di saggio (di 1 m2) per ciascuna parcella: 2.1 numero di piante presenti; 2.2 peso della biomassa espresso in kg con due decimali; 2.3 peso degli steli defogliati e cimati (la cimatura va effettuata asportando la parte apicale della pianta non ancora fibrosa) espresso in kg con due decimali; 2.4 peso delle foglie e delle cime espresso in kg con due decimali. 3. Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio: 3.1. altezza pianta (cm); 3.2. diametro basale (mm). 4. Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio: 4.1. Rapporto ponderale tiglio/canapulo calcolato sia sul «fresco» sia sul «secco»: i dieci steli, cimati e defogliati, sono tagliati in tre parti uguali. Sul terzo mediano si operera' la separazione della corteccia (tiglio) dal canapulo; 4.2. Su tutti i sub-campioni che ora compongono il campione iniziale di 10 piante (parti apicali, basali e terzo mediano, a sua volta diviso in corteccia e canapulo) viene calcolato il contenuto di sostanza secca, mediante essiccazione in stufa a 105°C fino a peso costante. 5. Su campione di 1 kg di piante cimate e defogliate per parcella. Il terzo mediano di ciascuna pianta deve essere essiccato ed inviato al centro che effettua le analisi sul contenuto in fibra (allegato 5). Limiti di ammissibilita'. Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varieta' viene espresso sulla resa in steli secchi e sulla resa in tiglio. Il giudizio agronomico e' positivo se uno dei due parametri presi in considerazione e' statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni. Per quanto riguarda il contenuto di THC la varieta' e' considerata non idonea quando il valore di detta sostanza e' superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova. Formule per il calcolo della Resa in tiglio e della Resa in steli secchi. Steli freschi su biomassa (%)= Peso steli defogliati e cimati area di saggio/Peso biomassa area di saggio Resa steli secchi (t ha -1 ) = Prb * Sb *ss Dove: Prb = produzione biomassa verde (t ha -1 ) Sb = steli freschi su biomassa (%) ss = sostanza secca steli (%) Resa in tiglio (t ha -1 )= Ts * Rss Dove: Ts = tiglio secco (%) Rss = resa steli secchi (t ha-1)
Allegato 3.2 PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETA' DA OLIO Varieta' testimoni. Le varieta' testimoni devono: essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso; essere riviste periodicamente (punto 3.1). Nel periodo di prova le varieta' candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni. Metodologia sperimentale. Per le prove agronomiche e' utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m² con distanza fra file di 45 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varieta' e' determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 20/30 piante/m². Allorche' le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 11 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m². In ogni localita' di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi: Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003); Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302); Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti; Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimita' della raccolta. La raccolta avviene in corrispondenza della maturazione di circa il 70% dei semi. Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalita' e area cui devono riferirsi: 1. Valutazione del THC. Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4. 2. Sull'apposita area di saggio (di 1 m²) per ciascuna parcella: 2.1. numero di piante presenti; 2.2. altezza media delle piante in campo (cm); 2.3. peso del seme (g). 3. Su campione medio delle localita' della prova agronomica. Per ciascuna localita' viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varieta' sono riuniti e dal coacervo e' successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il tenore in olio rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi deve essere eseguita seguendo la metodologia UNI EN ISO 5511: 1998 - determinazioni del contenuto in olio. Limiti di ammissibilita'. Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varieta' e' espresso sulla resa in olio. Il giudizio agronomico e' positivo se il parametro preso in considerazione e' statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni. Per quanto riguarda il contenuto di THC la varieta' e' considerata non idonea quando il valore di detta sostanza e' superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.
Allegato 3.3 PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETA' DA FIBRA E CANAPULO/OLIO Varieta' testimoni. Le varieta' testimoni devono: essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso; essere riviste periodicamente (punto 3.1). Nel periodo di prova le varieta' candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni. Metodologia sperimentale. Per le prove agronomiche viene utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m² con distanza fra file di circa 20 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varieta' e' determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 100/110 piante/m². Allorche' le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 5 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m². In ogni localita' di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi: Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003); Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302); Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti; Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimita' della raccolta. La raccolta avverra' in corrispondenza della maturazione del seme (fase tra 2306 e 2307). Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalita' e area cui devono riferirsi: 1. Valutazione del THC. Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4. 2. Sull'apposita area di saggio (di 1 m²) per ciascuna parcella: 2.1 numero di piante presenti; 2.2 peso biomassa espresso in kg con due decimali; 2.3 peso degli steli defogliati e cimati (la cimatura va effettuata asportando la parte apicale della pianta non ancora fibrosa) espresso in kg con due decimali; 2.4 peso delle foglie e delle cime espresso in kg con due decimali; 2.5 peso del seme espresso in kg con due decimali. 3. Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio: 3.1 altezza pianta (cm); 3.2 diametro basale (mm). 4. Su campione di 10 piante cimate e defogliate per ciascuna area di saggio: 4.1. Rapporto ponderale tiglio/canapulo calcolato sia sul «fresco» che sul «secco»: i dieci steli, cimati e defogliati, verranno tagliati in tre parti uguali. Sul terzo mediano si operera' alla separazione della corteccia (tiglio) dal canapulo; 4.2. Su tutti i sub-campioni che ora compongono il campione iniziale di 10 piante (parti apicali, basali e terzo mediano, a sua volta diviso in corteccia e canapulo) verra' calcolato il contenuto di sostanza secca, mediante essiccazione in stufa a 105°C fino a peso costante. 5. Su campione di 1 kg di piante cimate e defogliate per parcella: Il terzo mediano di ciascuna pianta sara' essiccato ed inviato al centro che effettuera' le analisi sul contenuto in fibra (allegato 5). 6. Su campione medio delle localita' della prova agronomica: Per ciascuna localita' viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varieta' sono riuniti e dal coacervo e' successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il tenore in olio rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi sara' eseguita seguendo la metodologia UNI EN ISO 5511: 1998 - determinazioni del contenuto in olio. Limiti di ammissibilita'. Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varieta' e' espresso sulla resa in steli secchi, sulla resa in tiglio e sulla resa in olio per ettaro. Il giudizio agronomico e' positivo se uno dei tre parametri presi in considerazione e' statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni. Per quanto riguarda il contenuto di THC la varieta' e' considerata non idonea quando il valore di detta sostanza e' superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova. Formule per il calcolo della Resa in tiglio e della Resa steli secchi: Steli freschi su biomassa (%)= Peso steli defogliati e cimati area di saggio/Peso biomassa area di saggio Resa steli secchi (t ha -1 ) = Prb * Sb *ss Dove: Prb = produzione biomassa verde (t ha -1 ) Sb = steli freschi su biomassa (%) ss = sostanza secca steli (%) Resa in tiglio (t ha -1 )= Ts * Rss Dove: Ts = tiglio secco (%) Rss = resa steli secchi (t ha -1 )
Allegato 3.4 PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETA' DA BECCHIME O CONSUMO UMANO DIRETTO Varieta' testimoni. Le varieta' testimoni devono: essere almeno 1 per tipologia sessuale e destinazione d'uso; essere riviste periodicamente (punto 3.1). Nel periodo di prova le varieta' candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni. Metodologia sperimentale. Per le prove agronomiche e' utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 20 m² con distanza fra file di 45 cm seminate con seminatrici parcellari. La dose di semina per ogni varieta' e' determinata in modo tale da garantire l'investimento di circa 20/30 piante/m². Allorche' le piante presentano le prime 4 foglie vere si esegue un eventuale diradamento adottando una distanza di circa 11 cm fra le piante della fila. Quando le piante hanno raggiunto lo stadio di 4-5 foglie vere si delimita all'interno della parcella un'area di saggio della dimensione di 1 m². In ogni localita' di prova deve essere adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. Sulla parcella verranno effettuati i seguenti rilievi: Emergenza, quando i 2/3 delle piante attese ha raggiunto le due foglie cotiledonari dispiegate (fase 0003); Fioritura (maschile e femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102-2202-2302); Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti; Allettamento e stroncamento: mediante una stima percentuale del danno in prossimita' della raccolta. La raccolta avverra' in corrispondenza della maturazione di circa il 70% dei semi. Di seguito vengono elencati rilievi produttivi, modalita' e area cui devono riferirsi: 1. Valutazione del THC. Raccolta, da 200 piante, del terzo superiore, secondo quanto previsto dalla procedura B, di cui ai regolamenti (CE) n. 2860/2000 del 27 dicembre 2000 e (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004, descritta nell'allegato 4. 2. Sull'apposita area di saggio (di 1 m²) per ciascuna parcella: 2.1. numero di piante presenti; 2.2. altezza media delle piante in campo (cm); 2.3. peso del seme (g). 3. Su campione medio delle localita' della prova agronomica. Per ciascuna localita' viene prelevato un campione medio (100 g circa) delle tre repliche che viene inviato al laboratorio di analisi. Qui i campioni relativi a ciascuna varieta' sono riuniti e dal coacervo e' successivamente prelevato un campione (100 g circa) su cui vengono effettuate le analisi. Il contenuto di proteine rilevato deve essere espresso in percentuale sulla sostanza secca. L'analisi deve essere eseguita seguendo la metodologia UNI 22604:1992 - sostanze proteiche vegetali determinazioni dei protidi grezzi. Limiti di ammissibilita'. Il giudizio sul valore agronomico di una nuova varieta' e' espresso sulla resa in proteine grezze per ettaro. Il giudizio agronomico e' positivo se il parametro preso in considerazione e' statisticamente (p=0.05) pari o superiore alla media dei testimoni. Per quanto riguarda il contenuto di THC la varieta' e' considerata non idonea quando il valore di detta sostanza e' superiore a 0,2% (con tolleranza 0,03% in valore assoluto) anche in un solo campo di prova.
Allegato 3.5 PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLA PROVA PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE AGRONOMICO E DI UTILIZZAZIONE DI VARIETA' A MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA Varieta' testimoni. Allo stato attuale vista la difficolta' della loro conservazione in vivo, anche a causa delle norme sugli stupefacenti (DPR 309/90 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche), non sono disponibili varieta' testimoni di questa tipologia. E' quindi utilizzata come confronto almeno 1 varieta' tradizionale. Nel periodo di prova le varieta' candidate devono possibilmente essere confrontate con gli stessi testimoni. Metodologia sperimentale. La prova agronomica e' realizzata in serra utilizzando uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con tre repliche e parcelle di 1 m² in modo tale da garantire l'investimento di 5 piante m². La raccolta deve avvenire in corrispondenza della fine della fioritura, quando tutti gli stili sono completamente imbruniti. Il campione valutato e' rappresentato da tutte le piante della parcella. Sul campione ottenuto sono effettuati i seguenti rilievi: Fioritura (femminile), alla data in cui il 50% delle piante presenta almeno un fiore in antesi (fase 2102); Manifestazioni parassitarie: rilevare la percentuale del grado di attacco mediante una stima visiva di eventuali patogeni/parassiti presenti; peso biomassa (g); peso degli steli defogliati e cimati (kg); peso delle foglie e delle cime (g); altezza pianta (cm); diametro basale (mm). 1. Sull'intera parcella. Per la valutazione dei principi attivi (cannabinoidi e terpeni) un campione rappresentativo composto da tutte le parti aeree delle piante e' essiccato secondo quanto previsto nell'allegato 4. Su questo campione, con lo stesso metodo cromatografico utilizzato per valutare il THC, sono valutati gli altri cannabinoidi che la canapa puo' produrre e che sono stati indicati come prevalenti dal costitutore. Nell'analisi percio' dovranno essere considerati il cannabidiolo (CBD), cannabigerolo (CBG), cannabivirina (CBDV), tetraidrocannabivarina (THCV) ed eventualmente anche altri cannabinoidi minori di cui siano disponibili commercialmente gli standard puri. La varieta' sara' giudicata positivamente se presenta l'elemento caratterizzante riportato sul questionario tecnico, e questo risulta essere contenuto in misura maggiore rispetto alle varieta' tradizionali. |
| Allegato 4 PROTOCOLLO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL CONTENUTO DI THC DELLE VARIETA' DI CANAPA
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 5 PROTOCOLLO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESA IN FIBRA DELLE VARIETA' DI CANAPA
I campioni di bacchette essiccate provenienti dalle prove agronomiche sono riuniti. Da questo e' prelevato un campione medio di circa 1 kg, che, contrassegnato da apposito cartellino di riconoscimento, viene posto all'interno di un contenitore cilindrico. Quest'ultimo viene quindi riempito con acqua potabile e chiuso con un tappo ad hoc, in grado di mantenere sott'acqua il fascetto di steli. I contenitori cosi' approntati vengono inseriti in un incubatore a temperatura di 30 °C. Nei successivi 5-6 giorni viene monitorato il processo di macerazione, valutando il grado di separazione delle fibre dal canapulo e l'elementarizzazione delle fibre stesse. Una volta raggiunto la macerazione ottimale, i campioni vengono estratti dai relativi contenitori, lavati a lungo in acqua corrente e posti ad asciugare in stufa a 65 °C. Successivamente, gli steli di ciascun campione vengono stigliati manualmente; le due componenti cosi' ottenute (fibra e canapuli) vengono riposte in stufa per eliminarne l'umidita' assorbita dall'aria durante la stigliatura e, quindi, pesate. Bibliografia: Bocsa I. and M. Karus. 1998. The cultivation of hemp. Hemptech (Sebastopol, California). 184 pp. Di Candilo M., M. Diozzi e P. Ranalli. 2002. Influenza dell'epoca di semina e raccolta sulle caratteristiche biometriche produttive della canapa da seme (Cannabis sativa L.). Agroindustria, 1: 28-31. Bacci L., Baronti, S., Angelici L.G. 2007. Manuale di coltivazione e prima lavorazione della canapa da fibra. In: Tecnologie per il Sistema tessile, Maracchi G. (Ed.), Casa Editrice FPDESIGN, Firenze. Pp.1-88. Mediavilla V., M. Jonquera, I. Achmid-Slembrouck and A. Soldati. 1998. Journalof the International Hemp Association.5(2):65, 68-74. Tamburini E., M. Di Candilo, B., Perito, M. Polsinelli, P. Ranalli e G. Mastromei. 2002. Selezione e caratterizzazione ed impiego di ceppi batterici nella macerazione controllata della canapa. Agroindustria, 1: 49-53. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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