Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 30 maggio 2011 |
Concessione del trattamento di mobilita' per i dipendenti della Societa' Flybaboo. (Decreto n. 59699). |
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IL MINISTRO del lavoro e delle politiche sociali
Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 16, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»; Visto l'accordo del 3 maggio 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' FLYBABOO nonche' delle OO.SS, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, e' stato previsto il ricorso al trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, per un massimo di 2 lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' dal 1° maggio 2011; Vista l'istanza e l'allegato elenco con la quale la societa' FLYBABOO, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 2 lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 1° maggio 2011, dipendenti presso l'unita' di Roma - aeroporto di Fiumicino (RM) e di Venezia - aeroporto Marco Polo di Venezia (VE); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 2 lavoratori della societa' FLYBABOO, che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 1° maggio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 3 maggio 2011, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 2 lavoratori della societa' FLYBABOO , che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 01 maggio 2011 di cui: n. 1 dipendente presso l'unita' di Roma - Fiumicino (RM), n. 1 dipendente presso l'unita' di Venezia - aeroporto Marco Polo di Venezia (VE); Matricola INPS: 8811723192. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi |
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