Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 maggio 2011
Suddivisone in zone della rete nazionale di trasmissione ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1 che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 10 e seguenti, promuove interventi riguardanti la riforma della disciplina e dell'organizzazione del mercato elettrico, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica;
Visto il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 12, prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita', sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento (di seguito: Terna), puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre macro-zone;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che all'art. 3, comma 13 prevede che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo, la relativa disciplina e' adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2009 recante «Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 3, comma 10 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.» che all'art. 3, comma 5 prevede che l'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 del medesimo articolo, deve basarsi sulla valutazione di alcuni elementi, tra i quali l'evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessita' di preservare la stabilita' regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185;
Vista la deliberazione dell'autorita' per l'energia elettrica e il gas del 14 gennaio 2011, PAS n. 2/11, con cui viene formulata al Ministro dello sviluppo economico la proposta ai sensi dell'art. 3, comma 12 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 28 novembre 2008, n. 185;
Vista la nota del 2 marzo 2011, prot. n. 0005277 dell'11 marzo 2011, con cui Terna esprime il proprio parere condividendo la proposta formulata dall'autorita' con la predetta deliberazione;
Considerato che l'autorita', con deliberazione 9 giugno 2006 n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, ha definito le modalita' per la suddivisione in zone della rete rilevante, prevedendo che Terna proceda alla suddetta suddivisione per periodi di durata non inferiori a tre anni sulla base di una proposta da inviare all'autorita' per l'approvazione almeno sei mesi prima del termine di vigenza del precedente periodo di suddivisione della rete;
Considerato che la disciplina del mercato elettrico oggi in vigore prevede, per ragioni di equita', una suddivisione della rete rilevante in zone lato produzione, per quanto riguarda la valorizzazione dell'energia elettrica immessa nella rete, nonche' per quella prelevata per alimentare gli impianti di pompaggio e per quella relativa agli scambi con l'estero;
Considerato che le valutazioni acquisite in fase istruttoria evidenziano come una suddivisione della rete anche lato consumo produrrebbe benefici molto contenuti in termini di efficienza a fronte di un potenziale peggioramento dell'equita' del sistema e di significativi costi organizzativi ed informativi del processo di riassetto del mercato, aumentandone la complessita';
Considerato che l'avvenuta autorizzazione e la realizzazione da parte del gestore di rete delle principali infrastrutture elettriche necessarie per superare le attuali congestioni di transito consentiranno nel medio periodo di pervenire ad un significativo avvicinamento dei prezzi zonali, come gia' osservabile con riferimento alla zona Sardegna;
Ritenuto di condividere le indicazioni contenute nella proposta dell'autorita' e nel parere di Terna, in base alle quali non si ravvisano al momento elementi a supporto di una modifica dell'attuale assetto zonale della rete rilevante, tenendo conto delle prospettive di sviluppo della rete medesima e della necessita' di preservare la stabilita' regolatoria della configurazione zonale;
Ritenuto opportuno di dover comunque prevedere una verifica periodica sull'evoluzione della rete di trasmissione nazionale, anche in relazione alla modifica dell'attuale assetto zonale;

Decreta:

1. Al fine di adottare eventuali determinazioni relative alla modifica dell'attuale assetto zonale, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 il Ministero dello sviluppo economico effettua una verifica periodica con cadenza annuale, sull'evoluzione della rete di trasmissione nazionale e sulle condizioni di sviluppo del mercato.
2. La suddivisione in zone della rete rilevante di trasmissione nazionale resta nel frattempo definita ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della valorizzazione dell'energia elettrica immessa nella rete, nonche' per quella prelevata per alimentare gli impianti di pompaggio e per quella relativa agli scambi con l'estero.
Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro: Romani
 
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