Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 30 marzo 2011 |
Diniego dell'abilitazione, alla «Scuola di Specializzazione in Etnopsichiatria», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione in etnopsichiatria» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - piazza San Lorenzo,7 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a undici unita' e, per l'intero corso, a quarantaquattro unita'; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 febbraio 2011, dopo esaustiva analisi, preso atto che il modello proposto, pur con aspetti di indubbia originalita' e innovativita', non puo' peraltro essere considerato rientrante tra i modelli riconosciuti come specificatamente psicoterapeutici, preso atto altresi' che la peculiarita' del modello stesso incontrerebbe difficolta' a essere ricompresa negli schemi didattici convalidabili, nonche' notevoli problemi per quanto attiene ad attivita' di tirocinio, esprime all'unanimita' parere negativo all'istanza di riconoscimento; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione in etnopsichiatria» con sede in Firenze - Piazza San Lorenzo,7 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2011
Il direttore generale: Tomasi |
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