Gazzetta n. 134 del 11 giugno 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011 |
Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto l'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative attivita' industriali»; Visto l'art. 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 ottobre 209, n. 150; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della medesima Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, prof. On. Renato Brunetta ed in particolare la lettera m), concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 ove si prevede che, per le attivita' preordinate all'approvazione dello statuto ed all'avvio dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n.237, regolamento recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la bozza di statuto approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione in data 4 marzo 2011 e trasmessa al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 8 marzo 2011, nella quale il suddetto Consiglio di Amministrazione manifesta altresi' la finalita', in quanto ente di ricerca, di sviluppare modelli di collaborazione in materia di innovazione industriale anche mediante la partecipazione in Italia in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche ed all'estero mediante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli ordinamenti giuridici dei Paesi in cui tale organismi debbono essere costituiti; Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri del citato art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabile al citato riordino; Ritenuto che le ulteriori finalita' che il Consiglio di amministrazione ha voluto attribuire alle attivita' dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione debbono comunque avvenire nel rispetto del limiti previsti per gli enti di ricerca per quanto attiene la riduzione e la flessibilita' negli stanziamenti in bilancio di cui all'art.2 del summenzionato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Ritenuto di dover approvare lo statuto con le modalita' previste dall'art. 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Decreta:
Art. 1
E' approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nel testo allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
Roma, 23 marzo 2011
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 315 |
| Allegato STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE PER LE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 MARZO 2011.
Art. 1. Personalita' e sede
1.L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo,con finalita' di ricerca e di studio nel campo dell'innovazione, istituita dall'art. 1,comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale,patrimoniale, finanziaria e contabile. 2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano e di rappresentanza a Roma, puo' creare altre sedi in Italia e all'estero, in relazione alle proprie funzioni ed attivita'. 3. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di seguito denominata «Autorita' vigilante», e' soggetta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 2. Finalita'
1. L'Agenzia promuove l'innovazione nel tessuto economico del Paese e contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione con le istituzioni e gli organismi europei,nazionali e regionali aventi analoghe finalita'. 2. L'Agenzia: a) svolge compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e finanziaria nell'ambito della valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e seguenti, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico; c) svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi percorsi formativi, nonche' di accompagnamento dei processi di innovazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; d) realizza studi, ricerche ed eventi sui modelli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale,anche mediante la partecipazione in apposite Associazioni riconosciute o Fondazioni costituite da Amministrazioni pubbliche o Fondazioni bancarie a cui la stessa Agenzia puo' decidere di partecipare; e) realizza studi, ricerche ed eventi all'estero in materia di innovazione industriale,anche mediante la costituzione o partecipazione di apposite Associazioni o Fondazioni riconosciute dagli ordinamenti giuridici dei Paesi in cui tale organismi debbono essere costituiti.
Art. 3. Organi
1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti; d) il comitato tecnico scientifico. 2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.
Art. 4. Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. 2. Il presidente e' scelto tenendo conto di requisiti di alta competenza e professionalita' nella gestione della ricerca e dell'innovazione, acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale. 3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita' promozionale dell'Agenzia; d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione; e) formula al consiglio di amministrazione la proposta per la designazione dell'incarico di direttore generale; f) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia sulla base dei criteri adottati dal consiglio di amministrazione. g) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai regolamenti; 4.Nei casi di necessita' ed urgenza, ovvero nei casi in cui il consiglio di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie: a) liti attive e passive; b) accettazione di lasciti e donazioni; c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali nonche' alla gestione amministrativa dell'Agenzia. 5. I provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4 vengono sottoposti alla ratifica del primo consiglio di amministrazione utile. 6. Il Presidente puo' conferire, sentito il consiglio di amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti, nonche' apposite deleghe a membri del consiglio di amministrazione. Le modalita' di attuazione degli incarichi sono definite nel regolamento di organizzazione ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente puo' nominare, sentito il consiglio di amministrazione, un vicepresidente tra i membri del consiglio di amministrazione.
Art. 5. Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, dei quali due espressione del Governo e due espressione delle Regioni. 2. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la nomina dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Agenzia ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito quando alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti. 3. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione del regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni, l'approvazione del regolamento di organizzazione e delle successive modificazioni, l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il consiglio. 4. La partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione puo' realizzarsi anche a distanza e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante«Codice dell'amministrazione digitale», nonche' delle relative norme di attuazione. 5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. Il consiglio si riunisce, altresi', ogni volta in cui il presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata con invito da comunicarsi, anche con modalita' telematica, almeno dieci giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza,almeno tre giorni prima della medesima seduta. 6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata all'Autorita' vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1. Il membro del consiglio di amministrazione, subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito. 7. Con le modalita' di cui al comma 6 si fa luogo alla sostituzione anche in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi: a) mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni anno, nonche' del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno; b) accertate e gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia; c) gravi violazioni di legge, nonche' impossibilita' di funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 6. Competenze del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia e in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo. 2. Tra gli altri, sono di competenza del consiglio di amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati: a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto; b) l'adozione del regolamento di organizzazione, la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e delle successive modificazioni; c) l'adozione del regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni; d) l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, nonche' la conseguente assegnazione al direttore generale delle risorse finanziarie; e) l'adozione del conto consuntivo; f) l'adozione del Piano triennale di attivita', nonche' della relazione annuale di attivita'; g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia; h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di amministrazione; i) la designazione del direttore generale e la deliberazione concernente il conferimento del relativo incarico; j) l'assegnazione degli obiettivi strategici al direttore generale; k) la verifica, sulla base della relazione del direttore generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi definiti dal consiglio di amministrazione; l) la costituzione di societa' e la partecipazione ad enti o consorzi, nonche' a societa' aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia; m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonche' la dazione di beni; n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema di valutazione e di controllo strategico, nonche' la nomina del presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo strategico; o) la determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia; p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto o dalla legge. 3. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono trasmessi all'Autorita' vigilante che li approva. 4. Gli atti di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono trasmessi all'Autorita' vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7. Esecutivita' delle deliberazioni
1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'. 2. Fatti salvi i termini diversi stabiliti dalla normativa vigente, gli atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorita' vigilante. 3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso, per non piu' di una volta, qualora intervenga una richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorita' vigilante.
Art. 8. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato con decreto dell'Autorita' vigilante ed e' composto da: a) due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Autorita' vigilante; b) un membro effettivo, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. 3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta relazione e' trasmessa all'Autorita' vigilante. 4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta. 5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le modalita' di cui al comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
Art. 9. Comitato tecnico scientifico
1. Il comitato tecnico scientifico e' composto di otto componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Autorita' vigilante; due componenti sono nominati a seguito di designazione della medesima Autorita', due componenti sono designati dal Ministro dello Sviluppo Economico, due componenti sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e due componenti su proposta del Presidente dell'Agenzia. 2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra persone dotate di alta competenza e professionalita' nel settore della ricerca e dell'innovazione. 3. Il comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza,concorrendo, in particolare, alla definizione del piano triennale e dei programmi e della attivita' conformi alle finalita' dell'Agenzia. 4. I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro mandato e' rinnovabile.
Art. 10. Emolumenti per i componenti degli organi e dell'Organismo indipendente di valutazione
1. Le indennita' di carica del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti,sono stabiliti con decreti dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I gettoni di presenza dei membri del comitato tecnico-scientifico ed il compenso spettante al componente dell'Organismo indipendente di valutazione, sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11. Programmazione delle attivita'
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita' e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il programma comprende, altresi', la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia. 2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi per l'approvazione all'Autorita' vigilante. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte dell'Autorita' vigilante, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
Art. 12. Organizzazione
1. L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza. 2. L'Agenzia assicura il razionale funzionamento dei propri uffici, determinandone le dotazioni organiche e le attribuzioni con successivo regolamento di organizzazione, adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'Autorita' vigilante. 3. L'Agenzia e' strutturata nelle seguenti aree a competenza omogenea: a) area di previsione tecnologica; b) area valutazione progetti; c) area comunicazione; d) area affari generali. 4. L'Agenzia istituisce ed organizza il proprio sistema di controllo interno in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 13. Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, della durata di cinque anni,rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo,secondo i relativi ordinamenti. 3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono le funzioni relative alla gestione finanziaria, tecnica,amministrativa e contabile, nonche' alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia. 4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; provvede all'adozione degli atti delegategli dal consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; gestisce ed e' responsabile del coordinamento e del controllo della struttura organizzativa e amministrativa dell'Agenzia, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', in attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Autorita' vigilante e del consiglio di amministrazione e ne assicura l'unita' degli indirizzi tecnici,amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta ed in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione il direttore generale puo' formulare proposte al presidente. 5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 6. Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, nonche' la bozza di relazione amministrativa di accompagnamento. 7. Il direttore generale, all'inizio di ogni anno finanziario,assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun ufficio.
Art. 14. Organismo indipendente di valutazione
1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e' svolto da un organo monocratico, composto da un esperto nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia. 2. L'attivita' di valutazione mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo. 3. L'Organismo indipendente di valutazione riferisce in via riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle analisi effettuate. Il predetto Organismo supporta il consiglio di amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati al direttore generale.
Art. 15. Mezzi di finanziamento
1. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato nonche' attraverso le seguenti entrate: a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione e il controllo dei progetti di innovazione industriale a valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze dell'Agenzia come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto della normativa vigente; c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.
Art. 16. Esercizio finanziario, gestione finanziaria e patrimoniale
1. Il direttore generale predispone lo schema di bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione,al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita relazione. 2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno. Il predetto bilancio e' trasmesso all'Autorita' vigilante. 3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce,l'Autorita' vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi,l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia,limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 17. Regolamento contabile e conto consuntivo
1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1,lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, e' deliberato dal consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il direttore generale predispone lo schema del conto consuntivo entro i1 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo sottopone al presidente. 3. Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale,nonche' gli elementi informativi dettagliati sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introiti. 4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione illustrativa del presidente e' sottoposto, almeno quindici giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione,all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione. 5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo,corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno. 6. Il conto consuntivo e' trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, all'Autorita' vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati. |
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