Gazzetta n. 134 del 11 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Fufi Endrit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Fufi Endrit, nato il 3 aprile 1979 a Tirana (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente Sig. Fufi Endrit e' in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' di Pavia in data 24 marzo 2004; Considerato che e' iscritto presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve te shqiperise keshili drejtues" dall'8 maggio 2010; Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia del 10 novembre 2010; Preso atto che l'istante ha documentato la frequenza al corso della Camera penale di Voghera e l'ammissione al Patrocinio avanti i Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Milano; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si e' ritenuto che e' irrilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare la documentazione relativa all'attestato di frequenza al corso della Camera penale di Voghera non rileva ai fini della riduzione della prova da applicare; Ritenuto inoltre che ai fini di una riduzione della prova da applicare e' irrilevante il certificato attestante la esperienza professionale maturata in Italia come iscritto al Patrocinio, in quanto non si puo' attribuire ulteriore rilevanza a certificati di attivita' presso studi legali prodotti dagli interessati ai fini di un ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto trattasi di attivita' non svolta in modo autonomo; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Considerato che il sig. Fufi Endrit e' in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Pavia del 24 gennaio 2009 con scadenza del 23 gennaio 2014 per lavoro subordinato; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Al Sig. Fufi Endrit, nato il 3 aprile 1979 a Tirana (Albania) cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori; Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 10 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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