Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 30 marzo 2011 |
Definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 238. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con I MINISTRI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, il quale demanda ad un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1 dello stesso articolo; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 recante «Disposizioni sui poteri e le funzioni consolari»; Considerata la necessita' di definire con il decreto di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 238, le funzioni ed i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1 dello stesso articolo, stabilendo la misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che intendano rientrare in Italia per avvalersi dei benefici previsti dalla legge; Considerato che Italia Lavoro Spa, per le finalita' di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238, supporta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del portale «Cliclavoro», alla diffusione delle informazioni concernenti le opportunita' lavorative e le diverse misure esistenti volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; Ritenuto pertanto di dover disciplinare unicamente gli adempimenti e le pratiche necessari per il rientro in Italia ad opera degli uffici consolari all'estero;
Decreta:
Art. 1 Adempimenti degli Uffici consolari per il rientro in Italia
1. Fatto salvo il ricorso alla documentazione Europass, di cui alla decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, l'autorita' consolare su richiesta dell'interessato emette la dichiarazione di valore del diploma di laurea o del titolo di specializzazione post lauream conseguito all'estero. 2. L'autorita' consolare vidima altresi' la documentazione attestante l'attivita' di lavoro o di impresa svolta all'estero. 3. I diritti per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti nelle misure stabilite dalla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Sono, inoltre, dovuti gli importi previsti dalla medesima Tabella per ulteriori attivita' richieste. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2011
Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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