Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 giugno 2011
Individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238.


IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, concernente «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 238 del 2010 che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all'art. 3 della medesima legge, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali dai medesimi possedute;
Visti gli articoli 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, concernente «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' delle finanze;
Considerato che con Ordine del Giorno n. G/2212/1/6 al DDL n. 2212, accolto dal Governo nella seduta del 23 novembre 2010, della Commissione 6^ - finanze e tesoro - del Senato della Repubblica, si e' ritenuto di intendere il possesso del titolo di laurea come criterio che, ai fini dell'individuazione delle categorie dei soggetti beneficiari, esaurisce la dizione «specifiche competenze e qualificazioni scientifiche e professionali»;
Considerato, inoltre, che con il medesimo Ordine del Giorno si e' inteso specificare che, successivamente al periodo di residenza di 24 mesi o piu' in Italia, il destinatario dei benefici fiscali abbia risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia per almeno 24 mesi;

Decreta:

Art. 1
Categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si applicano ai cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonche' la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) sono in possesso di un titolo di laurea;
b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
c) negli ultimi due anni o piu', hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.
2. Sono altresi' destinatari delle medesime agevolazioni di cui al comma 1, i cittadini dell'Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonche' la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita' e che alla data del 20 gennaio 2009:
a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
b) negli ultimi due anni o piu', hanno risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
3. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attivita' lavorativa.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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