Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2011, n. 83 |
Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonche' per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari, Venezia e sostituire la Tabella relativa alla direzione marittima di Pescara; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 13 gennaio 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Uffici marittimi periferici
1. L'ufficio locale marittimo di Terrasini e' elevato ad ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio circondariale marittimo di Terrasini. 2. La delegazione di spiaggia di Diano Marina e' elevata ad ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di ufficio locale marittimo di Diano Marina. 3. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Torre a Mare, Porto Rotondo, Isola di Capo Rizzuto e Bibione, assumendo rispettivamente le denominazioni di delegazione di spiaggia di Torre a Mare, di delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, di delegazione di spiaggia di Isola di Capo Rizzuto e di delegazione di spiaggia di Bibione. 4. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorita' marittime di cui ai commi 1, 2 e 3 sono individuati nella Tabella A, allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce le corrispondenti Tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime, relative alle direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S. O.: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. e)". - Si riporta il testo dell'art, l comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121: "Art. 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.». Si riporta il testo dell'art. 16 del Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. "Art. 16. Circoscrizione del litorale della Repubblica. Il litorale della Repubblica e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.". - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, S.O.: Art. 1. Circoscrizioni. La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del presidente della Repubblica. Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.". Art. 2. Denominazione degli uffici marittimi. L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.". Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121. Note all'art. 1: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2 Circoscrizione territoriale marittima di Pescara
1. La Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima di Pescara allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituita dalla Tabella B allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 150
Note all'art. 2: Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato
Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato
Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico
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