Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 23 marzo 2011 |
Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2010; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il trattamento economico e di trasferimento dei dipendenti statali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede la soppressione delle diarie da corrispondere al personale inviato in missione all'estero, come quantificate dal DM Tesoro 27 agosto 1998 e successivamente ridotte dall'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 20; Considerato che la citata disposizione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che la regolamentazione del limite massimo del rimborso giornaliero per le spese di vitto e di alloggio per il personale inviato in missione all'estero venga adottata con decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero per l'economia e delle finanze; Considerato che per consentire l'invio in missione di personale all'estero occorre individuare un criterio per quantificare il limite massimo giornaliero di rimborsabilita' delle spese sostenute per il vitto che con il precedente assetto normativo si riteneva compreso nella diaria; Considerato che la precedente quantificazione delle diarie puo' essere parzialmente utilizzata come parametro sulla base del quale elaborare i nuovi criteri di limiti massimi al rimborso delle spese di vitto per le missioni svolte all'estero e che comunque non sussistono ragioni, data la maggiore gravosita' delle missioni all'estero ed al fine di assicurare parita' di trattamento, per discostarsi, quale parametro base, dai criteri di rimborso attualmente vigenti per le missioni svolte in Italia; Considerato che il nuovo sistema di rimborso del vitto avviene su presentazione documentale di spese effettivamente sostenute e che lo stesso comporta risparmi di spesa rispetto al sistema delle diarie che venivano comunque corrisposte; Considerato che in analogia ad altre categorie di personale si ritiene opportuno prevedere anche un sistema alternativo rispetto al rimborso documentato, in quanto piu' economico per le amministrazioni; Considerato che il venire meno del sistema delle diarie richiede che vengano individuate modalita' di rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici nel corso delle missioni, precedentemente non previste in quanto incluse nelle diarie corrisposte; Considerato infine che per le missioni svolte all'estero non sussistono ragioni per discostarsi dalle classi di viaggio spettanti e dalle categorie alberghiere riconosciute al personale inviato in missione sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1 Trattamento di missione con rimborso documentato
1. Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviati in missione all'estero viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tabella A, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea documentazione comprovante la resa del servizio alberghiero e di ristorazione: a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso, per il personale della dirigenza, categorie equiparate ed aree funzionali non inferiore alla III, F4; seconda categoria per il rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in caso di lunga missione; b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite giornaliero seguente: dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione; rimanente personale e categorie equiparate in regime di diritto pubblico: nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione; c) rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico; d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di E 25,00. |
| Art. 2 Permanenza per missioni superiori ai dieci giorni
1. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora piu' economico rispetto al soggiorno alberghiero, e' ammesso il rimborso delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1. 2. Competono, nel caso di rimborso di alloggio in «residence» i rimborsi di cui all'art. 1, comma 1 lettere b) , c) e d) del presente decreto. |
| Art. 3 Anticipi
1. Per la corresponsione degli anticipi si provvedera', su richiesta dell'interessato, ad accreditare un importo non superiore alle spese alberghiere o di cui all'art. 2, comma 1, preventivate. |
| Art. 4 Trattamento alternativo di missione
1. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto. 2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del presente decreto. 3. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo. 4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla meta' di quelle determinate nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio. 5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta. |
| Art. 5 Entrata in vigore ed effetti sulle missioni gia' effettuate
1. Il presente decreto si applica alle missioni disposte dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo secondo la normativa vigente. Roma, 23 marzo 2011
Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011 Ministeri istituzionali Affari esteri, registro n. 11, foglio n. 325 |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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