Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 giugno 2011
Modalita' di pubblicazione delle deliberazioni di variazioni dell'aliquota dell'imposta sull'RCA.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario» il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province;
Visto il citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che fissa l'aliquota dell'imposta nella misura del 12,5 per cento e che attribuisce alle province, a decorrere dall'anno 2011, la facolta' di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce alle province la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di aumentare o diminuire le aliquote tributarie entro i limiti stabiliti dalla legge statale;
Visto l'art. 39, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che, in virtu' del rinvio all'art. 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, conferma l'applicabilita' anche alle province delle disposizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto il citato comma 2, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che stabilisce che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 che stabilisce che la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.gov.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e che pertanto detto sito puo' essere utilizzato per la pubblicazione delle deliberazioni in questione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, disciplina le modalita' di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di seguito «imposta RCA».
2. La decorrenza e le modalita' di applicazione del presente decreto nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, a norma del comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
 
Art. 2
Modalita' di pubblicazione delle deliberazioni
di variazione dell'aliquota dell'imposta RCA

1. La pubblicazione delle deliberazioni della giunta provinciale concernenti la variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota dell'imposta RCA, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, e' effettuata nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura della Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Le province che approvano la variazione dell'aliquota dell'imposta RCA devono inviare le deliberazioni della giunta provinciale, redatte secondo lo schema allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, con relativa attestazione di conformita' all'originale, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dff.delibererca@pce.finanze.it. Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione "imposta RCA".
3. Il formato della scansione della deliberazione da inviare deve avere le seguenti caratteristiche: Jpeg (non a colori), di dimensioni non superiori a 400 kb.
4. La Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui al comma 1 entro i sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto, per il resto, dall'articolo 2, nel solo caso in cui le province non dispongono del servizio di posta elettronica certificata e comunque fino al 30 giugno 2012, gli stessi enti possono inviare le deliberazioni di cui allo stesso articolo 2 mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: df.dff.delibererca@finanze.it. Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, deve essere specificato il nome della provincia, l'anno di imposta e la locuzione «imposta RCA».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2011

Il direttore generale delle Finanze: Lapecorella
 
Allegato A

PROVINCIA DI ...

Deliberazione della giunta provinciale n.... del
Oggetto: Variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Delibera:

di aumentare/diminuire per l'esercizio.... (1) , l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, nella misura di (2) ...;
conseguentemente che l'aliquota applicabile per l'anno ... e' pari a ....

(1) Inserire l'anno a cui si riferisce la delibera.

(2) Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
la provincia puo' aumentare o diminuire l'aliquota base, pari a
12,5%, in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone