Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 maggio 2011 |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Elba aleatico passito» o «Aleatico passito dell'Elba» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Elba" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Elba, intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG per la tipologia "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di modifica; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 10 del 14 gennaio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della DOCG "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' riconosciuta ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011. 3. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata e/o atti a divenire a Denominazione di Origine Controllata "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 4. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, le partite di vino a denominazione di origine controllata "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010, possono utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", purche' le medesime partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione all'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al soggetto autorizzato, ai sensi della specifica vigente normativa, al controllo sulla produzione della DOCG in questione. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOCG in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici della tipologia di vino a DOCG "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la DOCG "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ELBA ALEATICO PASSITO" O "ALEATICO PASSITO DELL'ELBA
Articolo 1 Denominazione La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 Base ampelografica Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico.
Articolo 3 Zona di produzione delle uve Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.
Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 5000 ceppi per ettaro. Le forme di allevamento e di potatura devono essere atte a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro. Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la produzione per ceppo non dovra' essere superiore in media a 1,8 kg. Ai limiti massimi indicati, anche nelle annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5%.
Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3. La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%. Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%. L'immissione al consumo puo' essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.
Articolo 6 Caratteristiche al consumo Il vino "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: dolce, di corpo, armonico; titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto; acidita' totale minima: 6 g/l; estratto non riduttore minimo: 35 g/l; E' facolta' del Ministero delle Politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. Per le particolari caratteristiche del vino, e' vietato immettere al consumo nel territorio di produzione dell'Elba Aleatico altri vini non a d.o. o ad i.g.t. anche liquorosi che riportino in etichetta parole o marchi similari al nome del vino Elba Aleatico e che traggano in inganno il consumatore. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8 Confezionamento Il vino di cui all'art. 1 puo' essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero. |
| Allegato A
-------------------------------------------------------------------- Posizioni Codici 1-4 5 6-8 9 10 11 12 13 14 -------------------------------------------------------------------- ELBA ALEATICO PASSITO A059 X 009 2 D X A 0 X --------------------------------------------------------------------
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