Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 maggio 2011 |
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo». |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Locorotondo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela DOC Locorotondo, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Locorotondo»; Visto il parere favorevole della Regione Puglia sulla sopra citata domanda di modifica; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Art. 1
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012. |
| Art. 2
1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. |
| Art. 4
1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Locorotondo» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. |
| Art. 5
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Locorotondo» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |
| Annesso Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo» Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Locorotondo» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Locorotondo» anche nelle tipologie superiore e riserva; «Locorotondo» Spumante; «Locorotondo» Passito; «Locorotondo» Verdeca; «Locorotondo» Bianco d'Alessano; «Locorotondo» Fiano.
Art. 2. Base ampelografia
La denominazione di origine controllata «Locorotondo» senza alcuna specificazione di vitigno e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dai vitigni Verdeca b. per almeno il 50% e Bianco di Alessano b. per almeno il 35%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni autoctoni a bacca bianca (individuati dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 82) idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» e «Salento-Arco Jonico» (definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n. 1371 del 4 settembre 2003), presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15% della superficie iscritta all'albo dei vigneti. La denominazione di origine controllata «Locorotondo» nelle tipologie superiore e riserva e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata «Locorotondo» senza alcuna specificazione di vitigno. La denominazione di origine controllata «Locorotondo» Spumante e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata «Locorotondo» senza alcuna specificazione di vitigno. La denominazione di origine controllata «Locorotondo» Passito e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata «Locorotondo» senza alcuna specificazione di vitigno. La denominazione di origine controllata «Locorotondo» con la specificazione dei vitigni Verdeca , Bianco di Alessano e Fiano e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve dei medesimi vitigni presenti nei vigneti, composti in ambito aziendale, per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» e «Salento-Arco Jonico» (definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n. 1371 del 4 settembre 2003), presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15% della superficie iscritta all'albo dei vigneti.
Art. 3. Zona di produzione delle Uve
La zona di produzione del vino «Locorotondo» comprende gli interi territori dei comuni di: Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta cosi' delimitato: partendo dal confine territoriale Locorotondo - Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta localita' (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all'incrocio con la strada statale 172.
Art. 4. Norme per la viticoltura
Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Locorotondo» devono essere quelle della zona o, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.500. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
|==============|===================|==============================| |Tipologia vini|Produzione uva T/Ha|Titolo alcol. vol. nat. minimo| |==============|===================|==============================| |"Locorotondo" | 13,00 | 9,50 | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 10,00 | 11,00 | | Superiore | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 9,50 | | Riserva | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 9,50 | | Spumante | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 9,50 | | Passito | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 10,00 | | Verdeca | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 10,00 | | Bianco di | | | | Alessano | | | |--------------|-------------------|------------------------------| |"Locorotondo" | 13,00 | 10,00 | | Fiano | | | |==============|===================|==============================|
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' l'eccedenza produttiva non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5. Norme per la vinificazione
Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di appassimento delle uve devono essere effettuate all'interno dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta degli interessati, sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle Denominazioni di Origine dei vini , puo', altresi', consentire che le medesime operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione, a condizione che le medesime cantine dimostrino di aver prodotto, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare, vini ottenuti con le uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare e provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3. Elaborazione - La tipologia «Locorotondo» Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione dello spumante devono essere effettuate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto. Per la tipologia «Locorotondo» Riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a un anno e puo' essere immesso al consumo soltanto dopo il 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. La tipologia «Locorotondo» Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o piu' procedimenti, tecniche ed attrezzature permesse dalla normativa in materia. Tale procedimento deve assicurare un contenuto zuccherino non inferiore a 250 g/l. Arricchimenti e colmature. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, ad esclusione della tipologia passito, con mosti concentrati ottenuti da uve della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. Per tutte le tipologie qualora sia prevista una fase di invecchiamento, e' ammessa la colmatura del 5% con tutti i vini aventi diritto alla DOC. Resa uva/vino. Per tutte le tipologie dei vini a Doc «Locorotondo», ad esclusione del Passito, la resa massima dell'uva in vino compreso l'eventuale arricchimento, non deve superare il 70%. Tale limite e' al netto della presa di spuma relativa alla tipologia spumante. Qualora la resa uva/vino superi tale limite ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata ma potra' essere destinata, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini a Indicazione Geografica Protetta nell'ambito geografico delimitato. Se si supera il suddetto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. La resa massima dell'uva in vino per la tipologia Passito, non deve essere superiore al 60% riferito a uva fresca. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potra' essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica Protetta nell'ambito geografico delimitato.
Art. 6. Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Locorotondo»: colore: giallo paglierino tenue talvolta tendente al verdolino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Locorotondo» Superiore: colore:giallo paglierino talvolta tendente al verdolino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Locorotondo» Riserva: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico con leggeri sentori speziati; sapore: asciutto pieno ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l; «Locorotondo» Spumante: Spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdolini; odore: delicato e fine; sapore: sapido, fresco, fine e armonico, da extrabrut a dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Locorotondo» Passito: colore: giallo da paglierino intenso a dorato; odore: caratteristico, intenso; sapore: dolce, armonico, vellutato e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% Vol. di cui almeno il 12 % Vol. effettivo; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 24 g/l; acidita' volatile massima: 1,5 g/l. «Locorotondo» Verdeca: colore:giallo paglierino tenue talvolta con riflessi verdolini; odore: delicato e persistente; sapore: secco, fresco ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Locorotondo» Bianco di Alessano: colore: giallo paglierino; odore: fine e persistente; sapore: secco, equilibrato, talvolta sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l; «Locorotondo» Fiano: colore: giallo paglierino talvolta con riflessi dorati; odore: caratteristico, intenso e persistente; sapore: secco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5 % Vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionali vini DO e IGT - modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco non riduttore.
Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione
Qualificazioni: Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello spumante e' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta.
Art. 8. Confezionamento
Le tipologie «Locorotondo», «Locorotondo Verdeca», «Locorotondo Bianco di Alessano» e «Locorotondo Fiano» devono essere confezionate in recipienti di vetro. Possono essere utilizzati altresi' contenitori alternativi al vetro tipo «bag in box», costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a litri 2 e non superiore a litri 5. Per l'immissione al consumo della tipologia «Locorotondo» nelle versioni Riserva e Superiore, nonche' per la tipologia «Locorotondo» Passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacita' fino a 3 litri aventi chiusure con tappo raso bocca in sughero o sostanze inerti. |
| Allegato A
-------------------------------------------------------------- Posizioni Codici 1-4 5 6-8 9 10 11 12 13 14 -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO B053 X 888 1 X X A 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO RISERVA B053 X 888 1 A X A 1 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SUPERIORE B053 X 888 1 B X A 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO PASSITO B053 X 888 1 D X A 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE B053 X 888 1 X X B 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE B053 X 888 1 X X B 0 F EXTRA BRUT -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE BRUT B053 X 888 1 X X B 0 G -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE B053 X 888 1 X X B 0 H EXTRA DRY -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE DRY B053 X 888 1 X X B 0 I -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE DEMI SEC B053 X 888 1 X X B 0 L -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO SPUMANTE DOLCE B053 X 888 1 X X B 0 D -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO BIANCO D'ALESSANO B053 X 028 1 X X A 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO FIANO B053 X 081 1 X X A 0 X -------------------------------------------------------------- LOCOROTONDO VERDECA B053 X 252 1 X X A 0 X --------------------------------------------------------------
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