Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
Visto, in particolare, l'articolo 228 del predetto decreto legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalita' di attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso, per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l'intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell'11 aprile 2011;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi generali, esclusioni

1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dall'articolo 7.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
Il testo degli artt. 228, 179 e 180 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
aprile 2006, n. 88, (S.O.)., e' il seguente:
"Art. 228. Pneumatici fuori uso.
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di
cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine
di garantire il perseguimento di finalita' di tutela
ambientale secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo
e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per
ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e'
fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di
provvedere, singolarmente o in forma associata e con
periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi
di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi
sul mercato e destinati alla vendita sul territorio
nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca,
sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la
gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto
dell'articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel
termine di giorni centoventi dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo
di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato.";
"Art.179. Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di
energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia giustificato,
nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi
della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di
vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi
compresi la fattibilita' tecnica e la protezione delle
risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le
opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite,
che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.";
"Art. 180. Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Al fine di promuovere in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione e della
nocivita' dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo
179 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci,
sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle
migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita
dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita', nonche' lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della
corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto
medesimo;
b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
d'invito che valorizzino le capacita' e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti;
d)
1-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adotta entro il 12 dicembre 2013, a
norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
affinche' tale programma sia integrato nei piani di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199. In caso di
integrazione nel piano di gestione, sono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
1-ter. I programmi di cui al comma 1-bis fissano gli
obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive le misure
di prevenzione esistenti e valuta l'utilita' degli esempi
di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate.
1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare individua gli appropriati specifici
parametri qualitativi o quantitativi per le misure di
prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
i progressi realizzati nell'attuazione delle misure di
prevenzione e puo' stabilire specifici traguardi e
indicatori qualitativi o quantitativi.
1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare assicura la disponibilita' di
informazioni sulle migliori pratiche in materia di
prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
per assistere le regioni nella preparazione dei programmi
di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r).
1-sexies. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, (S.O.).
Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonche' l'attivita' di controllo sulle predette operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene;
h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell'autorita' competente contestualmente all'approvazione annuale del contributo di cui all'articolo 5.
 
Art. 3
Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici

1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente, mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo della gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorita' competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell'anno precedente. Le societa' consortili hanno l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego.
 
Art. 4
Struttura operativa associata

1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o piu' strutture societarie dotate di autonoma personalita' giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facolta' e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 3.
2. Alla societa' consortile i produttori e importatori aderenti comunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi autonomamente, i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato, da comunicarsi senza dilazione all'autorita' competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero da ogni relativa responsabilita'.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno immediata comunicazione della propria costituzione all'autorita' competente con elencazione dei produttori ed importatori di pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'autorita' competente l'atto costitutivo e lo statuto della societa' consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica della conformita' alla normativa vigente delle finalita' individuate e dell'assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione dello statuto o della composizione della societa' e' tempestivamente trasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa' consortili eventualmente costituite inviano all'autorita' competente copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.



Note all'art. 4:
L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 5
Contributo ambientale per la gestione degli PFU

1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei costi della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorita' competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto per l'anno solare successivo. L'autorita' competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che giustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l'autorita' competente puo', nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminare l'ammontare del contributo stesso.
3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di cui al comma 2.
4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo e' indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo e' differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E.
5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.




Note all'art. 5:
L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 6
Sanzioni

1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantita' minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorita' competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,n. 689.
7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.



Note all'art. 6:
La legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante
"Modifiche al sistema penale." e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.



 
Art. 7
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza.
3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticita' emergenti.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attivita' di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua con le modalita' di cui al comma 10, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'autorita' competente la quale, entro trenta giorni, approva l'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza del Comitato. Dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori, di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.
6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D al presente decreto, ai fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono reinvestiti nella gestione dell'anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3, comma 2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed e' commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e al ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5.




Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209:
"Art. 7. Reimpiego e recupero.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti,
fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul
controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore,
favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla
direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei,
il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come
soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori
uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per
anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai
veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
avviati al recupero, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.".



 
Art. 8
Istituzione del tavolo permanente di consultazione

1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1.
2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle organizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due in rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato.
3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalita' di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonche' dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. Il tavolo ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con riferimento all'anno 2010; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro il 31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento sara' applicato il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 11 aprile 2011

Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 272



Note all'art. 9:
L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.



 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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