Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2011, n. 81
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante: «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Ritenuto necessario modificare le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, per far si' che tengano maggiormente conto anche delle nuove attivita' del farmacista in farmacia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2010;
Su proposta del Ministro della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole « farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica » sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.7, foglio n. 43



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 9, legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' il seguente:
«9. La composizione della commissione giudicatrice, i
criteri per la valutazione dei tioli e l'attribuzione dei
punteggi, le prove di esame e le modalita' di svolgimento
del concorso sono fissati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 marzo 1994, n . 298, concerne «Regolamento di attuazione
dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362,
concernente norme di riordino del settore farmaceutico».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n.
298, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le
seguenti materie: farmacologia, farmacognosia,
tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti
alla chimica farmaceutica; farmaco economia, con specifico
riferimento alla gestione della farmacia; legislazione
farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la
legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il
candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque
gia' predisposte.».
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte
a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila
predisposte ogni due anni dal Ministero della sanita', su
proposta di una commissione nominata dal Ministro e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle
relative risposte.
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure
necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al
numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Finche' il Ministero della sanita' non provveda
all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova
attitudinale sono predisposte dalla commissione
esaminatrice con modalita' che assicurino la segretezza e
la casualita' della scelta.
4. Per la prova e' concesso un tempo non superiore a
un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti
per commissario. Son considerate sufficienti, ai fini della
idoneita', le prove, dei candidati che conseguono almeno
37,5 punti.».



 
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