IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita'
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6, con il quale e' stata modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», cosi' come modificato con decreto ministeriale di rettifica del 21 febbraio 2011; Vista la richiesta del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo per le tipologie di prodotto bianco e bianco classico, Malvasia, Spergola, Lambrusco Grasparossa, Marzemino e Malbo gentile facenti riferimento alla categoria di prodotto «mosto di uva parzialmente fermentato», ammessa alla produzione ai sensi dell'art. 1 del disciplinare di produzione per i vini a Denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»; Visto il parere positivo formulato in data 29 aprile 2011 dalla regione Emilia Romagna in merito alla predetta richiesta del Consorzio sopra indicato; Ritenuto pertanto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica al richiamato disciplinare di produzione;
Decreta: Articolo unico
A titolo di rettifica, all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Colli di Scandiano e di Canossa», approvato con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 richiamato in premessa, dopo l'ultimo capoverso, e' inserito il seguente capoverso: «Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie bianco frizzante e bianco classico frizzante, Malvasia frizzante, Spergola frizzante, Lambrusco Grasparossa frizzante, Marzemino frizzante e Malbo gentile frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto "mosto di uva parzialmente fermentato", fatto salvo che per tale categoria il sapore e' limitato al "dolce" e il titolo alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2011
Il direttore generale ad interim: Vaccari |