IL COMITATO ISTITUZIONALE (Omissis).
Delibera: Art. 1.
E' adottata l'allegata «Variante al piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2006) per le aree in dissesto da versante», di seguito «Variante», costituita dagli elaborati seguenti: (Omissis). Per la prevenzione del pericolo da frana o colata detritica la variante assoggetta a disciplina le aree delimitate nella cartografia a scala 1:10.000. La variante riguarda aree di pericolosita' idrogeologica (P) localizzate nei territori dei seguenti Comuni: Parte di provvedimento in formato grafico
I contenuti di carattere generale e gli indirizzi nonche' le norme di attuazione del piano stralcio si applicano su tutto il territorio del Bacino dell'Adige - Regione Veneto.
Art. 2.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della variante, alle aree perimetrate dalla presente variante si applicano - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art, 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dagli articoli 20, 22 e 23 delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» del piano stralcio per le aree di pericolo molto elevato ed elevato da frana o da colata detritica.
Art. 3.
Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del piano stralcio si applicano inoltre - a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 - le disposizioni previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, delle «Norme di attuazione e prescrizioni di piano».
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della variante si applicano immediatamente ed integralmente tutte le «Norme di attuazione e prescrizioni di piano» della stessa.
Art. 5.
La presente deliberazione con allegato sara' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sara' notificata, nelle forme piu' opportune, agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia nella stessa contenute sono destinate ad esplicare efficacia.
Art. 6.
A seguito dell'adozione della presente deliberazione si dara' corso alle procedure previste all'art. 57, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo n. 152/2006. |