Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 maggio 2011 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37 comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessata risulta aver conseguito l'attestato livello C2 - CELI 5 doc nella sessione di maggio 2009 - rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia: Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonche' al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; Visto il decreto direttoriale prot. n. 6237 del 12 giugno 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi; Vista la comunicazione dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 5686 in data 21 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 2972 del 29 aprile 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione superiore «Licenciada en Geografia e Historia - Seccion de Historia - Opcion: Historia Contemporanea» rilasciato dall'Universita' «Complutense» di Madrid il 21 marzo 1991; «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato il dall'Universita' «Complutense» di Madrid il 25 aprile 1991, posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Antonia Arranz Castellano, nata a Madrid il 18 febbraio 1967, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sotto indicate classi di abilitazione e/o concorso: 45/A lingua straniera (Spagnolo); 46/A lingue e civilta' straniere (Spagnolo). 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 2011
Il direttore generale: Palumbo |
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