IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «il Codice delle assicurazioni private» (d'ora in avanti «Codice»); Visto l'art. 115 del Codice, concernente il «Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione»; Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP e il Comitato di Gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il «Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione», in attuazione dell'art. 115 del Codice; Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2010, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2010 e' stato determinato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2009; Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 83998 e 84005, entrambe in data 4 maggio 2011, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'ISVAP, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio di esercizio del Fondo al 31 dicembre 2010, a fissare per l'anno 2011 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 %, delle provvigioni acquisite nell'anno 2010, alla luce dell'esigenza di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo ed in relazione alle disponibilita' dello stesso; Considerato che sia il predetto Comitato, con nota n. 11/17759 in data 5 maggio 2011, sia l'ISVAP, con nota n. 02-11-000267 in data 16 maggio 2011, hanno condiviso il suddetto orientamento di questa Amministrazione a fissare per l'anno 2011 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite nell'anno 2010;
Decreta: Articolo unico
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2011 e' fissato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2010. 2. I versamenti di cui al comma i devono essere effettuati entro il 31 luglio 2011. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2010. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2011
Il Ministro: Romani |